Professione
22 Ottobre 2024In Commissione Giustizia sono state approvate le modifiche alla proposta di legge Brambilla: niente aggravanti per i medici veterinari, eliminata la punibilità per colpa e la radiazione automatica
La riforma dei reati contro gli animali non includerà l’esercizio della professione veterinaria come circostanza aggravante. Il 16 ottobre, la Commissione Giustizia della Camera ha approvato un pacchetto di emendamenti promosso dall’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (Anmvi) e firmato da tredici deputati, che rimuove dalla proposta di legge Brambilla (AC30) anche la punibilità per colpa e la radiazione automatica dall’albo. La riforma, originariamente predisposta per inasprire le pene, ha subìto importanti cambiamenti per tutelare l’esercizio della professione veterinaria.
La legge Brambilla prevede pene aumentate a carico di chiunque commetta reati in danno agli animali, ma non per il fatto di esercitare la professione veterinaria. Grazie al pacchetto di emendamenti approvato dalla Commissione Giustizia della Camera, spariscono dalla riforma anche la fattispecie colposa e la radiazione “di diritto”, senza procedimento ordinistico. Gli emendamenti approvati riguardano in particolare gli articoli 5, 6 e 11 del testo iniziale.
La nuova formulazione dell’art. 5 considera tre tipologie di “circostanze aggravanti”, per quanto riguarda la commissione di delitti contro gli animali:
● la presenza di minori,
● reati nei confronti di più animali,
● la diffusione del fatto delittuoso attraverso strumenti informatici e telematici.
Gli emendamenti hanno cancellato la fattispecie “colposa” di uccisione e il maltrattamento animale per “negligenza, imprudenza o imperizia o per violazione di leggi, regolamenti o altre disposizioni normative”.
È stata eliminata anche la radiazione automatica dall’albo di medici veterinari nel caso di condanna o decreto di condanna per uno dei reati contro gli animali previsti dal codice penale. La radiazione resta così decisa esclusivamente dal Consiglio dell’Ordine, secondo le disposizioni già vigenti nel DPR del 1950.
Gli emendati che riguardato l’art. 6 della pdl AC 30 hanno soppresso la previsione di integrare il maltrattamento animale (art. 544 ter del Codice Penale) con una pena detentiva e pecuniaria per chiunque somministra agli animali “farmaci per finalità non terapeutiche”. Anmvi aveva fatto notare che questa dicitura avrebbe paradossalmente reso illecito l’uso di medicinali veterinari per finalità profilattiche e di prevenzione delle patologie.
Anche la proposta di affidare poteri di vigilanza su animali da compagnia a “guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile” è stata eliminata, mantenendo tali funzioni in capo ai Servizi Veterinari Ufficiali.
Il pacchetto di modifiche è stato approvato sotto la presidenza dell’onorevole Ciro Maschio, con il parere favorevole della relatrice Michela Vittoria Brambilla e, in rappresentanza del Governo, del Sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.
Anmvi, che aveva sollecitato i correttivi in un’audizione mesi fa, ritiene che gli emendamenti approvati riflettano “un’adeguata considerazione della professione medico veterinaria, prima garante della salute e del benessere animale, restituendola al suo corretto alveo ordinamentale”.
Le disposizioni contenute nel testo originario “avrebbero indebolito l’esercizio professionale medico veterinario, tanto nel settore pubblico come nel settore libero-professionale, a detrimento proprio di quella tutela animale che la proposta di legge si prefigge di rafforzare e con la quale non si può che concordare”.
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