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Animali da Compagnia

02 Aprile 2026

Mangimi medicati per pet, Ministero semplifica la notifica Asl per farmacie e parafarmacie

La Direzione Generale della Salute Animale ha risposto a un quesito Fnovi precisando che farmacie e parafarmacie veterinarie non devono più notificare alla Asl l’attività di vendita al dettaglio di mangimi medicati per animali da compagnia. L’informazione è già disponibile nel sistema Rev; cade anche l’obbligo di registrazione in SINVSA

di Redazione Vet33


Mangimi medicati per pet, Ministero semplifica la notifica Asl per farmacie e parafarmacie

Farmacie e parafarmacie veterinarie non devono più inviare alla Asl competente la notifica dell’attività di vendita al dettaglio di mangimi medicati per animali da compagnia. Lo chiarisce il Ministero della Salute in risposta a un quesito inviato da Fnovi sull’applicazione dell’art. 13.5 del Regolamento Ue 2019/4. La motivazione è pratica: l’informazione è già rinvenibile nel sistema di farmacosorveglianza della Ricetta Elettronica Veterinaria (Rev), recentemente implementato con filtri specifici nelle sezioni “registro forniture” e “registro ricette”. Cade contestualmente anche l’obbligo di registrazione in SINVSA da parte delle Asl. La nota rettifica parzialmente la circolare ministeriale prot. 0015148 del 21 giugno 2022.

Cosa cambia per farmacie e parafarmacie veterinarie

Il chiarimento ministeriale produce due semplificazioni concrete per gli operatori al dettaglio:

1. Notifica alla Asl soppressa. L’invio della comunicazione di avvio dell’attività di vendita al dettaglio di pet food medicati non è più richiesto. L’adempimento, previsto dalla nota ministeriale prot. 0015148 del 21 giugno 2022, si intende superato.

2. Registrazione in SINVSA non più dovuta. Le Asl competenti non sono tenute a procedere alla registrazione delle farmacie e parafarmacie nel sistema SINVSA per questa specifica attività.

La semplificazione è giustificata dalla natura degli operatori coinvolti: farmacie e parafarmacie sono rivenditori al dettaglio che non svolgono le altre attività previste dal Regolamento (Ue) 2019/4 (fabbricazione, trasporto e attività analoghe) per le quali gli obblighi di registrazione restano invariati.

Il sistema Rev: dove trovare le informazioni

Le informazioni sull’attività di dispensazione dei mangimi medicati per animali da compagnia sono già disponibili nel sistema di farmacosorveglianza della Rev. Il sistema è stato recentemente aggiornato con l’aggiunta di filtri specifici nelle sezioni “registro forniture” e “registro ricette”, che consentono all’autorità competente di verificare se gli operatori hanno dispensato mangimi medicati per pet. L’autorità di controllo dispone quindi degli strumenti necessari senza necessità di notifiche aggiuntive.

Il quadro normativo: Reg. Ue 2019/4 e i medicati per pet

Il Regolamento europeo 2019/4 definisce il mangime medicato come “un mangime pronto per essere somministrato direttamente agli animali senza trasformazione, composto da una miscela omogenea contenente uno o più medicinali veterinari o prodotti intermedi e materie prime per mangimi o mangimi composti”.

Due date segnano l’evoluzione del settore per gli animali da compagnia: a maggio 2025 è stato autorizzato il primo medicinale veterinario destinato alla produzione di mangimi medicati per pet; da ottobre 2025, nel sistema Rev, è attiva la modalità di prescrizione che consente la dispensazione di questi prodotti.

TAG: FARMACI VETERINARI, FARMACIE, FNOVI, MANGIMI MEDICATI, MINISTERO DELLA SALUTE, PARAFARMACIA, PET FOOD, REV, SINVSA

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