Animali da Compagnia
11 Dicembre 2025Il Ministero della Salute chiarisce: con l’aggiornamento del sistema REV, le informazioni sui mangimi medicati sono già tracciate. Non serve più l’iscrizione nel SINVSA per farmacie e negozi che vendono solo al dettaglio

Il Ministero della Salute chiarisce le modalità di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 5, del Regolamento (Ue) 2019/4: i rivenditori al dettaglio di mangimi medicati per animali da compagnia non sono più tenuti alla registrazione nel SINVSA, a condizione che non svolgano altre attività previste dai paragrafi 1 e 2 del regolamento. Le recenti modifiche al sistema Ricetta Elettronica Veterinaria (REV) – con l’introduzione di nuovi filtri nelle sezioni “registro forniture” e “registro ricette” – consentono infatti alle autorità competenti di tracciare la dispensazione dei mangimi medicati, evitando duplicazioni e oneri amministrativi inutili.
Il chiarimento riguarda farmacie, parafarmacie veterinarie e negozi che commercializzano solo mangimi medicati per animali da compagnia, senza esercitare altre attività soggette a registrazione ai sensi dell’art. 13, paragrafi 1 e 2, del Reg. 2019/4.
Con l’ultimo aggiornamento del sistema REV, “la registrazione nel SINVSA degli operatori che effettuano la vendita al dettaglio di mangimi medicati per animali da compagnia […] non è necessaria”, garantendo comunque piena tracciabilità per i controlli ufficiali. Il sistema è ora in grado di mostrare automaticamente se l’operatore ha dispensato mangimi medicati, attraverso filtri dedicati nel registro forniture e nel registro ricette.
Il Ministero richiama esplicitamente il principio introdotto dal paragrafo 5 dell’art. 13 del Regolamento (Ue) 2019/4: le informazioni “devono essere a disposizione delle autorità competenti, evitando nel contempo duplicazioni e inutili oneri amministrativi”. L’integrazione del sistema REV, ora più completo, assolve a questa funzione, centralizzando i dati sulla dispensazione dei mangimi medicati per animali da compagnia.
Lo stesso criterio viene esteso ai detentori di animali da pelliccia che utilizzano mangimi medicati. Questi operatori, infatti, accedono già al sistema REV e risultano già registrati nel SINVSA. Per loro, quindi, non cambia nulla: l’articolo 13(5) è rispettato e non è richiesto alcun sistema aggiuntivo di registrazione.
La semplificazione interessa veterinari che prescrivono mangimi medicati, farmacie e retailer che li dispensano. Con il nuovo assetto:
● si riduce il rischio di inadempienze formali,
● si evita la duplicazione dei flussi informativi,
● si ottimizza la tracciabilità grazie ai nuovi strumenti del sistema REV.
Per i controlli ufficiali, le informazioni necessarie sono disponibili in modo univoco e aggiornato.
TAG: MANGIMI MEDICATI, MINISTERO DELLA SALUTE, REV, SINVSASe l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
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