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Animali da Compagnia

11 Dicembre 2025

Mangimi medicati per animali da compagnia, niente registrazione SINVSA per i rivenditori al dettaglio

Il Ministero della Salute chiarisce: con l’aggiornamento del sistema REV, le informazioni sui mangimi medicati sono già tracciate. Non serve più l’iscrizione nel SINVSA per farmacie e negozi che vendono solo al dettaglio

di Redazione Vet33


Mangimi medicati per animali da compagnia, niente registrazione SINVSA per i rivenditori al dettaglio

Il Ministero della Salute chiarisce le modalità di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 5, del Regolamento (Ue) 2019/4: i rivenditori al dettaglio di mangimi medicati per animali da compagnia non sono più tenuti alla registrazione nel SINVSA, a condizione che non svolgano altre attività previste dai paragrafi 1 e 2 del regolamento. Le recenti modifiche al sistema Ricetta Elettronica Veterinaria (REV) – con l’introduzione di nuovi filtri nelle sezioni “registro forniture” e “registro ricette” – consentono infatti alle autorità competenti di tracciare la dispensazione dei mangimi medicati, evitando duplicazioni e oneri amministrativi inutili.

Rivenditori al dettaglio: cosa cambia con l’aggiornamento del sistema REV

Il chiarimento riguarda farmacie, parafarmacie veterinarie e negozi che commercializzano solo mangimi medicati per animali da compagnia, senza esercitare altre attività soggette a registrazione ai sensi dell’art. 13, paragrafi 1 e 2, del Reg. 2019/4.
Con l’ultimo aggiornamento del sistema REV, “la registrazione nel SINVSA degli operatori che effettuano la vendita al dettaglio di mangimi medicati per animali da compagnia […] non è necessaria”, garantendo comunque piena tracciabilità per i controlli ufficiali. Il sistema è ora in grado di mostrare automaticamente se l’operatore ha dispensato mangimi medicati, attraverso filtri dedicati nel registro forniture e nel registro ricette.

Evitare duplicazioni amministrative

Il Ministero richiama esplicitamente il principio introdotto dal paragrafo 5 dell’art. 13 del Regolamento (Ue) 2019/4: le informazioni “devono essere a disposizione delle autorità competenti, evitando nel contempo duplicazioni e inutili oneri amministrativi”. L’integrazione del sistema REV, ora più completo, assolve a questa funzione, centralizzando i dati sulla dispensazione dei mangimi medicati per animali da compagnia.

E gli allevatori di animali da pelliccia?

Lo stesso criterio viene esteso ai detentori di animali da pelliccia che utilizzano mangimi medicati. Questi operatori, infatti, accedono già al sistema REV e risultano già registrati nel SINVSA. Per loro, quindi, non cambia nulla: l’articolo 13(5) è rispettato e non è richiesto alcun sistema aggiuntivo di registrazione.

Perché il chiarimento è rilevante per veterinari e operatori

La semplificazione interessa veterinari che prescrivono mangimi medicati, farmacie e retailer che li dispensano. Con il nuovo assetto:
● si riduce il rischio di inadempienze formali,
● si evita la duplicazione dei flussi informativi,
● si ottimizza la tracciabilità grazie ai nuovi strumenti del sistema REV.

Per i controlli ufficiali, le informazioni necessarie sono disponibili in modo univoco e aggiornato.

TAG: MANGIMI MEDICATI, MINISTERO DELLA SALUTE, REV, SINVSA

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