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02 Agosto 2024

Antimicrobici in deroga, nuovo regolamento Ue sull’uso condizionato dei farmaci veterinari

La Commissione europea ha pubblicato il Regolamento (UE) 2024/1973, con l’intento di rafforzare il controllo sull’uso degli antimicrobici in medicina veterinaria. Il provvedimento entrerà in vigore l’8 agosto 2026 

di Redazione Vet33


Antimicrobici in deroga, nuovo regolamento Ue sull’uso condizionato dei farmaci veterinari

La Commissione europea ha pubblicato il Regolamento (Ue) 2024/1973, uno degli atti derivanti dal Regolamento (Ue) 2019/6 sui farmaci veterinari, con l’obiettivo di rafforzare il controllo sull’uso degli antimicrobici in medicina veterinaria. Il nuovo regolamento, che si applicherà dall’8 agosto 2026, elenca i casi di impiego condizionato degli antimicrobici in deroga e prevede l’esecuzione di antibiogrammi prima di un trattamento antibiotico.
 

Il regolamento 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento di esecuzione (Ue) 2024/1973, che segue dal Regolamento (Ue) 2019/6 sui medicinali veterinari. La pubblicazione è arrivata al termine di una consultazione pubblica alla quale hanno partecipato numerose organizzazioni veterinarie, tra cui Fve, Ema e Anmvi, e diversi medici veterinari.
Una delle principali novità introdotte riguarda l’uso condizionato degli antimicrobici, comunemente noto come “a cascata”. Questo approccio prevede l’utilizzo di antibiotici solo in casi specifici e dopo aver escluso altre opzioni terapeutiche. Il nuovo regolamento definisce in modo più preciso i casi in cui è consentito questo tipo di utilizzo, garantendo una maggiore razionalizzazione della terapia antibiotica.
Un altro aspetto introdotto dal regolamento è l’obbligo di eseguire antibiogrammi prima di iniziare un trattamento antibiotico. Questa pratica, già raccomandata dalle linee guida internazionali, diventa ora un requisito normativo. L’antibiogramma permette di identificare il microrganismo responsabile dell’infezione e di determinare la sua sensibilità agli antibiotici. In questo modo, è possibile scegliere il farmaco più efficace e ridurre il rischio di sviluppare resistenze.
Il regolamento, inoltre, introduce una certa flessibilità nell’applicazione delle norme, consentendo in alcuni casi di iniziare il trattamento antibiotico in attesa dei risultati dell’antibiogramma, a condizione che il medico veterinario possa giustificare la sua decisione e adattare il trattamento una volta ottenuti i risultati del test. Si ipotizza che tale previsione sia finalizzata a garantire una tempestiva assistenza agli animali malati, senza compromettere la corretta gestione dell’antibiotico-resistenza.

Applicazione differita

L’introduzione del regolamento (Ue) 2024/1973 rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro l’antibiotico-resistenza (Amr). Le nuove norme, se correttamente applicate, potranno contribuire a ridurre l’uso inappropriato degli antibiotici in medicina veterinaria e a preservare l’efficacia di questi farmaci essenziali per la salute umana e animale.
Per concedere alle autorità competenti, ai medici veterinari, ai proprietari degli animali e agli operatori economici il tempo necessario per adeguarsi, la Commissione ne ha differito l’applicazione di due anni. Il nuovo Regolamento si applicherà a tutti gli Stati Membri a partire dall’8 agosto 2026.

TAG: AMR, ANMVI, ANTIMICROBICI, COMMISSIONE EUROPEA, EMA, FARMACI VETERINARI, FVE, REGOLAMENTO (UE) 2019/6, REGOLAMENTO (UE) 2024/1973, RESISTENZA ANTIMICROBICA, USO IN DEROGA

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