Alimentazione
17 Giugno 2026Il Parlamento europeo ha approvato la riforma del regolamento OCM che riserva ai prodotti di origine animale termini come bistecca, filetto e costine, escludendo le alternative vegetali e quelle coltivate in laboratorio. Tutelate oltre 30 denominazioni della filiera zootecnica

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la riforma del regolamento sull’Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli (OCM), che introduce una definizione comune del termine “carne” come “parti commestibili di animali” e riserva esclusivamente ai prodotti di origine animale denominazioni come bistecca, filetto, costine e braciola. L’intesa, sostenuta con 560 voti a favore, 75 contrari e 25 astensioni, tutela oltre 30 denominazioni di filiera dall’accostamento con prodotti a base vegetale o con la carne coltivata in laboratorio, ancora non autorizzata sul mercato unico europeo.
L’accordo tutela oltre trenta denominazioni, tra cui manzo, vitello, maiale, pollame, pollo, tacchino, anatra, oca, agnello, montone, ovino, capra, coscia, filetto, controfiletto, lombata, bistecca, costine, spalla, stinco, braciola, ala, petto, fegato, ribeye, T-bone, scamone e pancetta. Restano invece esclusi dal divieto i “veggie burger”, ormai consolidati nel mercato europeo delle alternative vegetali alla carne.
La riforma del regolamento OCM va oltre la questione terminologica e interviene direttamente sulla struttura contrattuale della filiera: rende obbligatori i contratti scritti tra agricoltori e acquirenti, con una clausola di revisione che garantisca la considerazione dell’andamento del mercato, delle fluttuazioni dei costi e delle condizioni economiche. Gli Stati membri dovranno pubblicare online i criteri di riferimento negli accordi contrattuali.
Viene inoltre consentito ai Paesi di fornire sostegno finanziario alle organizzazioni di produttori nel quadro degli interventi settoriali della PAC, e vengono definite le condizioni per l’uso di termini di commercializzazione facoltativi come “equo”, “equitativo” e “filiera corta”.
Per essere effettivo, il regolamento dovrà essere approvato anche dal Consiglio prima dell’entrata in vigore. Il provvedimento si inserisce in una settimana di intenso lavoro normativo a Strasburgo, dove l’Eurocamera ha votato anche il nuovo quadro normativo per le tecniche genomiche (NGT), che distingue tra piante derivate da NGT di categoria 1 – equiparate alle piante convenzionali ed esentate dalle norme sugli OGM – e quelle di categoria 2, soggette a etichettatura e alla normativa OGM.
TAG: CARNE, ETICHETTATURA, FILIERA CARNE, NGT, OCM, PAC, PARLAMENTO EUROPEO, PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, ZOOTECNIASe l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
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