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15 Luglio 2025

Accesso Bdn, da 21 luglio 2025 in vigore nuovo Regolamento di consultazione

La Direzione Generale della Sanità Animale comunica che dal 21 luglio saranno validi solo i moduli aggiornati per l’accesso alla Banca Dati Nazionale. Cambiano le regole per autorità giudiziaria, forze dell’ordine, PA e privati

di Redazione Vet33


Accesso Bdn, da 21 luglio 2025 in vigore nuovo Regolamento di consultazione

Dal 21 luglio 2025 entrerà in vigore il nuovo Regolamento per la consultazione della Banca Dati Nazionale (Bdn), che sostituirà integralmente tutte le disposizioni precedenti. Lo rende noto con una circolare ufficiale la Direzione Generale della Sanità Animale del Ministero della Salute (Ufficio 3 - Sanità animale, Sistema I&R). Il nuovo regolamento e i relativi moduli saranno disponibili nella sezione Bdn del portale ministeriale. Le domande non conformi al nuovo schema non saranno accolte.

Tra le novità, l’eliminazione dell’obbligo di nulla osta ministeriale per l’accesso da parte di Autorità giudiziaria, forze di pubblica sicurezza e pubbliche amministrazioni. Le richieste andranno inoltrate direttamente al Csn (Centro Servizi Nazionale). Per i privati e le associazioni di categoria, resta l’obbligo del nulla osta, secondo le modalità stabilite dal nuovo regolamento.

La banca dati del Ministero

La Bdn del Ministero della Salute, accessibile tramite il portale internet www.vetinfo.it, è il sistema informativo nazionale che, tramite il collegamento in rete, permette il flusso informatizzato di dati tra gli operatori (allevatori, fornitori dei mezzi di identificazione animale e macellatori) e gli organi di controllo. In Bdn sono registrate le informazioni su stabilimenti, operatori, attività, animali e loro eventi. L’operatore e il responsabile del macello devono registrare in Bdn tutte le informazioni di loro competenza, con i tempi e le modalità di cui al d.lgs. 134/22 e al DM 07/03/23.
La Bdn è una base dati dichiarativa, basata sulle informazioni comunicate dall’operatore. Perché funzioni con esattezza è necessario che l’operatore garantisca la veridicità, la correttezza e l’aggiornamento continuo dei dati che trasmette. La gestione tecnica della Bdn è affidata al Csn istituito presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise. 

Il nuovo Regolamento

Il Ministero della salute rende disponibili liberamente, per chiunque vi abbia interesse, nella sezione statistiche i dati aggregati presenti in Bdn, per ciascun territorio e per data, inerenti al numero di stabilimenti, di allevamenti e di animali, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. Pertanto, tali dati sono privi di qualsiasi riferimento che permetta l’identificazione degli stabilimenti e degli operatori. Le statistiche hanno un livello di aggregazione predefinito e non modificabile (DPR 184/2006 art.2, comma 2).
Dal 21 luglio 2025 cambiano le modalità per la consultazione dei dati presenti in Bdn e, a partire da tale data, saranno ritenute valide solo le richieste conformi alle nuove disposizioni. 
● I funzionari e i dipendenti dei servizi veterinari delle Regioni/Pubbliche Amministrazioni (PA) e delle ASL, oltre che degli IZS, con apposita autorizzazione del responsabile di servizio dell’Ente di appartenenza, provvedono autonomamente all’autenticazione su VetInfo senza il nulla osta ministeriale.
● Le altre PA devono farne richiesta direttamente al Csn (agli indirizzi protocollo@pec.izs.it e fdlab@izs.it), utilizzando gli appositi moduli disponibili sul portale del Ministero della salute. Anche in questo caso non è previsto il nulla osta ministeriale, così come per le richieste avanzate dalla Autorità giudiziaria e dalle forze di pubblica sicurezza.
● Per Associazioni di categoria/filiere produttive/consorzi, è necessario il nulla osta ministeriale alle condizioni di cui al regolamento e con le modalità indicate nello specifico modulo.

TAG: BANCA DATI NAZIONALE, BDN, CSN, DGSA, IZS DELL’ABRUZZO E DEL MOLISE, MINISTERO DELLA SALUTE, VETINFO.IT

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