Normative
17 Marzo 2025La Spagna chiede all’Italia chiarimenti sullo stato sanitario per la movimentazione degli animali sensibili alla Blue Tongue. La Direzione Generale della Sanità Animale risponde chiarendo le disposizioni europee e nazionali

La Direzione Generale della Sanità Animale ha diffuso una nota per chiarire le condizioni sanitarie relative agli scambi comunitari di animali sensibili alla Blue Tongue (BTV). La legislazione europea considera ogni Stato Membro infetto da un sierotipo circolante, indipendentemente dalla diffusione territoriale. L’Italia ha precisato le condizioni per l’introduzione degli animali, includendo vaccinazioni e test PCR per specifici sierotipi.
La Direzione Generale della Sanità Animale ha diffuso una nota che chiarisce le disposizioni relative agli scambi comunitari di animali sensibili alla Blue Tongue, dopo la richiesta presentata dalla Spagna.
Poiché la legislazione europea non prevede più l’istituzione delle zone di restrizione, lo stato sanitario di uno Stato Membro e/o di una sua zona “può essere classificato unicamente come non indenne o indenne/con programma di eradicazione approvato, indipendentemente dal/dai sierotipo/sierotipi circolanti sul territorio”. A ciò segue quindi che, “anche laddove un singolo sierotipo circoli in una zona limitata del territorio di uno Stato Membro, il medesimo Stato Membro è considerato in toto come infetto da quel sierotipo del BTV”.
La nota, firmata dal Direttore Generale Giovanni Filippini, precisa inoltre che, in caso di presenza di sierotipi circolanti sia nello Stato di partenza che in Italia, “non è richiesta alcuna condizione ad eccezione dell’assenza di sintomatologia clinica, fatto salvo ovviamente per le regioni e Province Autonome che sono indenni da BTV (P.A. di Bolzano e F.V. Giulia)”.
Resta inteso che laddove uno Stato Membro abbia disposto un programma di vaccinazione anche nei confronti dei sierotipi circolanti in Italia “è ovvio che l’introduzione di animali vaccinati è consentita”.
Per introdurre sul territorio italiano animali di età superiore a 90 giorni è richiesta la vaccinazione ovvero l’esecuzione di un test PCR con esito negativo “solo nei confronti dei sierotipi di BTV circolanti negli ultimi due anni nello Sato Membro di partenza e non circolanti in Italia (oltre ovviamente alle altre condizioni relative all’uso di insettorepellenti, etc.). Lo stesso dicasi relativamente agli animali di età inferiore ai 90 giorni per quanto riguarda la vaccinazione delle madri e l’esecuzione del test PCR”.
La nota ministeriale si conclude con un’indicazione sulle movimentazioni nazionali, confermando la necessità di ricorrere al principio di massima precauzione in caso di rilevamento di sierotipo non segnalato in precedenza in un dato territorio o di un ceppo virale appartenente ad un sierotipo noto ma con aumentata virulenza. In tal caso, l’Autorità competente locale e regionale è invitata ad adottare ogni misura di riduzione del rischio di diffusione al fine di contenere i danni dovuti al peggioramento della situazione epidemiologica come previsto dalla circolare prot.n. 17050 del maggio 2024.
CITATI: GIOVANNI FILIPPINISe l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
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