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21 Novembre 2024

Reati contro gli animali: pene più severe. Approvata deroga a divieto di catena, respinta punibilità per colpa

La Camera ha approvato in prima lettura la proposta di legge dell’on. Brambilla. Aumentano le pene per maltrattamenti e uccisioni, ma restano alcune criticità 

di Redazione Vet33


Reati contro gli animali: pene più severe. Approvata deroga a divieto di catena, respinta punibilità per colpa

La Camera dei Deputati ha dato il via libera in prima lettura alla proposta di legge che inasprisce in modo significativo le pene per i reati contro gli animali. Restano alcune lacune: associazioni animaliste e parte dell’opposizione chiedono modifiche al testo durante l’esame in Senato perché sia garantita una protezione più incisiva. Confermato il divieto di detenzione di animali da affezione alla catena; respinti invece gli emendamenti per reintrodurre la punibilità colposa del medico veterinario.
 

L’esame dell’Aula

L’Aula della Camera ha approvato la proposta di legge, a prima firma dell’on. Michela Vittoria Brambilla, recante “modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali” e delle abbinate proposte di legge.
Il provvedimento, che ora passa all’esame del Senato, interviene sul Codice penale inasprendo le sanzioni previste per i reati commessi contro gli animali, estendendo l’ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti, introducendone di nuove e con nuove aggravanti.
Il nuovo testo, in particolare, introduce un cambio di prospettiva: il titolo IX bis del Codice penale relativo ai reati contro gli animali passa da “Dei delitti contro il sentimento dell’uomo per gli animali” a “Dei delitti contro gli animali”, tutelando direttamente l’animale.
Se la legge verrà approvata anche al Senato, per l’uccisione di animali si passa da un minimo di quattro mesi di reclusione e un massimo di due anni, a rispettivamente sei mesi e tre anni, sempre congiunti a una multa, finora non prevista, da 5 a 30.000 euro. Inoltre, se il fatto è commesso con sevizie oppure prolungando volutamente le sofferenze dell’animale, si passa a un minimo di un anno e un massimo di quattro, con una multa raddoppiata.
È stato introdotto anche un ampliamento delle pene pecuniarie per chi organizza o partecipa a spettacoli e manifestazioni con sevizie e strazio per gli animali. Sono previste pene fino a 4 anni per gli organizzatori e i partecipanti a combattimenti con animali, con sanzioni fino a 30.000 euro; nuovi strumenti per contrastare reati come il traffico illecito di cuccioli e sanzioni per la distruzione di habitat naturali in aree protette, fino a due anni di reclusione e 6.000 euro di multa. Inasprite le pene detentive e pecuniarie anche per chi commette il reato di traffico illecito di animali da compagnia

Gli emendamenti respinti

Durante la seduta sono stati respinti tutti gli emendamenti – opportunamente soppressi in Commissione Giustizia – volti a reintrodurre la previsione della colpa nei reati contro gli animali nonché l’uccisione colposa di animali, con indebito coinvolgimento del medico veterinario.
Se in alcuni casi si è trattato di proposte intenzionalmente volte a colpire il professionista, nella maggior parte dei casi invece si trattava di proposte che non hanno pienamente colto la contrarietà giuridica espressa nelle audizioni, con improbabili tentativi di raccordo con la legge sulla responsabilità sanitaria applicabile alla medicina umana.

Gli emendamenti approvati

È stato approvato dall’Aula, con il parere favorevole del Governo, un emendamento della Commissione Giustizia all’articolo 10, che sopprime la certificazione veterinaria nella deroga al divieto di catena.
L’articolo 10 della proposta, infatti, vieta la detenzione di animali di affezione alla catena: “Al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è fatto divieto di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione similare che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie, certificate dal medico veterinario, o da temporanee esigenze di sicurezza”.  Le “ragioni sanitarie” per l’uso della catena non dovranno quindi più essere certificate da un medico veterinario. La violazione del divieto comporta una sanzione amministrativa da un minimo di 500 a un massimo di 5.000 euro.
Sono state inoltre approvate le modifiche chieste dalla Commissione Bilancio per assicurare al provvedimento l’invarianza finanziaria per lo Stato.

CITATI: MICHELA VITTORIA BRAMBILLA
TAG: CAMERA DEI DEPUTATI, PDL 30

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