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04 Novembre 2024

Blue Tongue nel Nord Italia, autorizzata movimentazione libera dal 1° novembre. Le eccezioni

Dal 1° novembre 2024 è autorizzata la movimentazione di capi senza test per BTV-8 in alcune Regioni del Nord Italia, con eccezioni per focolai attivi

di Redazione Vet33


Blue Tongue nel Nord Italia, autorizzata movimentazione libera dal 1° novembre. Le eccezioni

Dal 1° novembre 2024, le Regioni del Nord Italia condividono un protocollo che autorizza la movimentazione libera degli animali sensibili alla Blue Tongue sierotipo BTV-8, facilitando i flussi commerciali tra Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto e Provincia Autonoma di Trento. La misura, volta a contrastare l’infezione pur garantendo le attività zootecniche, prevede alcune eccezioni per focolai attivi o positività riscontrate in allevamenti.
 

La nuova circolare

È stata diffusa una circolare che riporta alcuni aggiornamenti sulle movimentazioni tra territori del nord Italia – Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto e Provincia Autonoma di Trento – con pari status sanitario in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica nei confronti della Blue Tongue sierotipo BTV-8. L’obiettivo è mettere in atto un’azione coordinata di lotta e prevenzione alla malattia, garantendo al contempo le movimentazioni degli animali nonché i normali flussi commerciali, in attesa di attuare un piano di vaccinazione condiviso secondo esigenze e modalità locali.
Secondo quanto stabilito, a partire dal 1° novembre 2024, in queste Regioni sarà autorizzata la movimentazione libera, senza test PCR e senza trattamento con insettorepellenti, di tutti i capi delle specie sensibili alla Blue Tongue, escluse le seguenti situazioni:

● in caso di focolai clinici, fatta eccezione per le movimentazioni dirette al macello, le movimentazioni da vita sono consentite per i soli capi negativi per BTV8 al test PCR;

● in caso di capi con positività per BTV8 alla PCR, anche pregresse, in assenza di sintomatologia clinica, gli animali positivi si potranno movimentare trascorsi i 60 giorni dall’ultima positività riscontrata in allevamento (con conseguente estinzione del focolaio in SIMAN), senza ulteriori indagini sugli altri capi dello stabilimento. Tale indicazione vale anche nel caso di rilievo di positività in animali sentinella. I capi positivi per BTV8 di cui al presente punto possono essere movimentati direttamente al macello, anche prima che siano trascorsi i 60 gg dalla positività.

La circolare richiama l’obbligo di segnalazione al Servizio Veterinario dell’Az.ULSS competente per territorio, previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera b) e con le modalità del comma 2 del medesimo articolo del Decreto Legislativo 136/2022, di eventuale sintomatologia o mortalità riferibile a Blue Tongue.
Gli operatori, a propria tutela, sono invitati a disporre, ove fattibile, di misure di riduzione del rischio adeguate alla specie ed alla tipologia di stabulazione, come ad esempio: trattamento con prodotti insetto repellente, predisposizione di ricoveri notturni chiusi e protetti con zanzariere a maglia fitta, pulizia ed eliminazione di possibili focolai larvali (scoli di abbeveratoi e liquami).
Rimangono a carico del Ssn le sole attività di prelievo e di analisi connesse alle attività di sorveglianza mentre quelle, a richiesta, volte alla movimentazione degli animali al di fuori dei territori di pari stato sanitario, fatta salva l’attività di campionamento effettuata contestualmente a eventuale altra attività programmata, sono a carico dell’allevatore.

TAG: BLUETONGUE, BTV8, MOVIMENTAZIONE

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