Suini
02 Ottobre 2024In vigore fino al 31 marzo 2025, la nuova Ordinanza commissariale aggiorna le misure di eradicazione della Peste suina in Italia, includendo biosicurezza rafforzata e controllo della popolazione di cinghiali selvatici

Il 1° ottobre 2024, il Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana (Psa) Giovanni Filippini ha firmato la nuova Ordinanza n. 5/2024, introducendo importanti aggiornamenti per il contrasto alla diffusione della malattia. La decisione, che abroga precedenti norme, resterà in vigore fino al 31 marzo 2025, imponendo azioni mirate su tutto il territorio italiano, con focus specifici sulla biosicurezza negli allevamenti e sul controllo della popolazione di cinghiali selvatici nelle aree a rischio. L’ordinanza è parte della strategia delineata nella Road Map concordata con la Commissione Europea per contenere l’espansione dei focolai, specie nelle regioni più colpite come Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna.
In data 1° ottobre è stata emanata la nuova Ordinanza commissariale per il contrasto alla Psa, che resterà in vigore fino al 31 marzo 2025, diretta conseguenza della necessità di rivedere con urgenza le misure contenute nelle precedenti ordinanze, in particolare la n. 2/2024, che risulta così abrogata.
Le Regioni sono tenute ad assicurare l’applicazione della nuova normativa, tenendo conto della loro situazione epidemiologica e dell’organizzazione territoriale “sotto il coordinamento della struttura commissariale e del Ministero della Salute”. Inoltre, il Prefetto in accordo con il Commissario straordinario, può istituire una cabina di regia per l’attuazione, in maniera coordinata con le diverse istituzioni ed enti territoriali, delle misure previste dall'ordinanza.
L’evoluzione della situazione epidemiologica in Italia con gli ultimi focolai nelle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna ha richiesto la rimodulazione della strategia di contrasto sul territorio nazionale coerentemente con le azioni contenute nella Road map concordata con gli uffici della DG-Sante della Commissione Europea.
Le misure di eradicazione e sorveglianza da applicarsi in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevedono quattro ambiti di intervento:
a) il contenimento della popolazione di cinghiali selvatici nelle zone soggette a restrizione attraverso il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali o eventuale costruzione di ulteriori barriere;
b) il depopolamento dei cinghiali selvatici ai fini dell’eradicazione della malattia;
c) la sorveglianza epidemiologica nei suini domestici e nei cinghiali selvatici;
d) misure di biosicurezza negli stabilimenti.
Nelle zone soggette a restrizione, sono previsti il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali, per limitare la mobilità dei cinghiali, e interventi di depopolamento mirati nelle aree a rischio, dove sarà vietata la caccia ai cinghiali. Questi interventi possono includere l’uso di trappole, veicoli e caccia notturna. L’attività di depopolamento, inoltre, sarà gestita da ditte specializzate incaricate, forze armate e altri operatori abilitati al controllo faunistico.
Per quanto riguarda i suini domestici all’interno delle zone di restrizione, le Autorità competenti locali (Acl) effettuano la verifica delle condizioni di biosicurezza strutturali e funzionali e aggiornano le check list di biosicurezza negli stabilimenti commerciali presenti, valutando il pieno rispetto dei requisiti di biosicurezza rafforzata di cui al regolamento di esecuzione 2023/594 entro il 31/12/2024. Priorità deve essere data alle aree maggiormente a rischio tra le zone soggette a restrizione e prima del rilascio di deroghe per movimentazione e/o accasamento dei suini, o entro un mese dall’istituzione della zona soggetta a restrizione (anche con il supporto di personale di altri territori). In particolare, in questi stabilimenti l’Acl deve verificare se l’applicazione dei requisiti richiesti nella specifica realtà aziendale consente di mantenere una netta separazione tra la zona pulita e quella sporca dell’allevamento. I controlli devono essere registrati nel sistema informativo Classyfarm.it immediatamente o entro 96 ore dalla loro esecuzione.
Se viene accertata una carenza strutturale o gestionale dei requisiti di biosicurezza non sanabile entro un periodo massimo di quindici giorni, l’Acl deve disporre il blocco degli stabilimenti ai fini dello svuotamento secondo un programma di macellazione o, in alternativa, di abbattimento.
L’Ordinanza specifica che l’Acl, sentita la regione o la provincia autonoma di appartenenza, può delegare espressamente specifici compiti a veterinari non ufficiali (veterinari aziendali e liberi professionisti) specificamente formati.
Per l’attuazione delle misure citate, ad esclusione delle attività di competenza prettamente sanitaria, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono avvalersi, previo accordo con i Ministeri di appartenenza di personale delle Forze dell’ordine, degli agenti della vigilanza regionale e provinciale, delle Associazioni venatorie e di volontariato nonché di persone fisiche o giuridiche formalmente incaricate.
L’Ordinanza, infine, si integra con 2 allegati: Linee guida per misure di biosicurezza per gli abbattimenti di cinghiali selvatici nelle zone soggette a restrizione per peste suina africana e nella zona CEV; Misure di biosicurezza previste per le deroghe ai divieti delle attività con numero superiore alle 20 persone.
CITATI: GIOVANNI FILIPPINISe l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
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