Animali da Reddito
07 Giugno 2023 Dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste un nuovo decreto che modifica le norme per il pagamento degli allevatori impegnati in specifici programmi di tutela.

Per incentivare gli allevatori a migliorare il benessere degli animali anche tramite la riduzione degli antibiotici in allevamento, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste, ha emanato tramite decreto (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.125 del 30-05-2023), delle variazioni relative ai pagamenti diretti e alla disciplina che regola le domande di aiuto per lo sviluppo rurale. Per l’esattezza. il nuovo testo normativo contiene una modifica del decreto 23 dicembre 2022, recante: «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e del decreto 9 marzo 2023, recante: «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale».
Vediamo nel dettaglio
L’articolo 4 del nuovo Decreto, intervenendo sull’articolo 17 del decreto ministeriale del 23 dicembre 2022, prevede che il pagamento venga concesso per ciascuna tipologia allevata e che si articoli su due livelli ai quali, alternativamente, l'agricoltore può aderire per ciascun allevamento, specie animale, orientamento produttivo o gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo. Il primo livello è quello della riduzione dell'antimicrobico resistenza. E, in questo caso, l'allevatore si impegna alla riduzione dell'uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm. Il secondo livello, invece, è quello dell’adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento. In questa seconda evenienza, l'allevatore aderisce al SQNBA nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi organismi di controllo.
L’articolo 7 del nuovo Decreto, modifica invece, l’art 23, comma 6 del medesimo decreto del 23 dicembre 2022, che ora reciterà: "Il premio spetta al detentore della bufala al momento del parto, correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN), associata ad un codice di allevamento che, nell'anno di presentazione della domanda, aderisce a ClassyFarm".Viene pertanto ribadita la necessità di adesione a ClassyFarm, assente nella versione precedente.
Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
Oppure rimani sempre aggiornato in ambito veterinario, iscrivendoti alla nostra newsletter!
POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
15/10/2026
Boehringer Ingelheim lancia Eko Vet+ | CANINEBEAT AI, sviluppato con Eko Health: integra un dispositivo per digitalizzare i suoni cardiaci, un’app e un algoritmo per supportare il veterinario nella...
15/10/2026
Dopo lo stop ai bandi disposto dal MUR, il sindacato sollecita l'avvio delle scuole per il 2026/2027 e una revisione dei percorsi formativi con il coinvolgimento della professione
15/10/2026
Il Piano nazionale per la prevenzione e la promozione della salute scolastica è all’esame della Camera. La proposta M5S di inserire l’educazione al rispetto degli animali è stata dichiarata...
15/10/2026
Il vaccino vivo attenuato ha mostrato una riduzione dei segni clinici e della viremia a partire da tre settimane dopo la vaccinazione, con una durata della protezione di un anno

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)
Registrazione Tribunale di Milano n° 5578/2022 del 5/05/2022