Animali selvatici
27 Febbraio 2025Il Tar di Trento ha negato il risarcimento di 1,1 milioni di euro chiesto dalle associazioni animaliste, ribadendo la priorità della sicurezza pubblica sulla tutela animale

Con due distinte sentenze, il Tar di Trento ha respinto le richieste di risarcimento per un totale di 1,1 milioni di euro avanzate dalle associazioni animaliste a seguito dell’abbattimento dell’orsa KJ1, responsabile del ferimento di un turista. Il Tribunale ha confermato la legittimità dell’operato della Provincia autonoma di Trento: la rapida rimozione dell’orsa nel luglio 2024 era necessaria per garantire la sicurezza pubblica. La sentenza sottolinea che, in caso di conflitto tra la vita umana e quella animale, la Costituzione italiana impone la priorità alla tutela dell’essere umano.
La somma complessiva di cui veniva chiesto il risarcimento raggiungeva quota 1,1 milioni di euro. Ma in due distinte sentenze, il Tar di Trento ha respinto i ricorsi delle associazioni animaliste, che si erano rivolte alla giustizia amministrativa a seguito dell’abbattimento dell’orsa Kj1, ritenuta pericolosa dalla Provincia, la quale era stata individuata come responsabile del ferimento di un turista francese nei boschi di Dro il 16 luglio 2024 e altre 7 “interazioni con l’uomo”.
In entrambe le sentenze, il Tribunale presieduto da Alessandra Farina ha evidenziato come “la legittimità del provvedimento esclude il presupposto dell’ingiustizia del danno che le associazioni ricorrenti deducono di aver subito”.
Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, che ha firmato il decreto di abbattimento dell’esemplare – eseguito dal Corpo forestale trentino il 30 luglio 2024 –, esprime parole di soddisfazione rispetto alle due pronunce, in quanto “il Tar non solo nega il risarcimento che il nostro ente avrebbe dovuto altrimenti versare alle associazioni, ma nella sua sentenza propone alcune puntualizzazioni su cui l’Amministrazione provinciale, con il Servizio Faunistico e l’Avvocatura, si erano espresse in più occasioni: la vita di un uomo vale più di quella di un animale”.
“La priorità è garantire la sicurezza delle persone, che non poteva essere fatto né attraverso la ‘chiusura’ delle aree in cui vive l’esemplare pericoloso, quale soluzione alternativa alla rimozione, né optando per la cattura finalizzata ad un’eventuale captivazione” ha commentato Fugatti.
La provincia ricorda che per gli orsi ritenuti ad “alto rischio”, il rapporto Ispra-Muse (2021) suggerisce l’immediata rimozione; una rimozione che non deve pregiudicare il mantenimento della popolazione della specie.
Nelle due sentenze, il Trga di Trento riconosce l’adeguatezza dell’istruttoria svolta dalla Provincia:
● in primis, sui presupposti che hanno portato alla rimozione dell’orsa KJ1, conformi a quanto previsto dal Pacobace e al parere di Ispra;
● in secondo luogo, il Tribunale evidenzia come la Provincia abbia correttamente preso in considerazione anche le alternative all’abbattimento, eseguito “in tempi rapidi al fine di ridurre i rischi alla sicurezza pubblica derivanti dall’eventuale mantenimento in uno stato di libertà di un esemplare classificato come pericoloso”.
Inoltre, nonostante l’articolo 9 della Costituzione preveda espressamente la tutela degli animali tra i principi fondamentali, il Tribunale ha stabilito che “non vi è dubbio pertanto che, sul piano assiologico-valoriale, la Costituzione vigente, ove si configuri un effettivo conflitto tra la vita e l’integrità fisica di un essere umano e la vita o l’integrità fisica di un animale, impone in via prioritaria ed indefettibile la tutela dell’essere umano”.
Non solo, sottolineano i giudici, “l’affermazione secondo cui la captivazione permanente dell’orso sarebbe sempre comunque da preferire, non persuade anche perché si pone in contrasto con le norme che impongono di tener conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, al fine di risparmiargli sofferenze inflitte senza necessità o senza una giustificazione ragionevole”.
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