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29 Maggio 2025

Reati contro gli animali. Senato approva la legge: nuove tutele, norme più severe. Quali sanzioni aumentano

Il Senato approva il Ddl 1308: animali riconosciuti come esseri senzienti nel Codice Penale. Nuove pene e sanzioni per uccisione, abbandono e combattimenti, e aggravanti per crimini online o davanti a minori

di Redazione Vet33


Reati contro gli animali. Senato approva la legge: nuove tutele, norme più severe. Quali sanzioni aumentano

Il Senato italiano ha approvato in via definitiva il Disegno di legge 1308, introducendo pene più severe per i reati contro gli animali e riconoscendoli come soggetti di diritto. La riforma modifica il Titolo IX-bis del Codice Penale, spostando la tutela dal “sentimento umano” agli animali come esseri senzienti. Le nuove disposizioni prevedono fino a quattro anni di carcere per maltrattamenti gravi, divieti di abbandono e utilizzo di catene, e sanzioni per traffico illecito e combattimenti. Misure specifiche rafforzano la prevenzione, incluso il coordinamento tra le forze di polizia e l’affidamento degli animali a enti qualificati.
 

Gli animali diventano soggetti di diritto

Gli animali ora contano davvero, non sono più “cose” o “oggetti”. Il Senato ha dato il via libera definitivo a un ddl che segna una svolta epocale nel nostro ordinamento: gli animali hanno finalmente una tutela giuridica autonoma, riconosciuta nel Codice Penale. Non si tratta solo di un’aggiunta normativa, ma di un cambio di paradigma. Per la prima volta, il legislatore riconosce il valore intrinseco degli animali in quanto esseri viventi capaci di soffrire.

Nel Disegno di legge 1308, spiega il relatore della nuova legge, il senatore Manfredi Potenti, c’è “l’intenzione di dedicare il contesto degli articoli del titolo IX-bis direttamente agli animali, e non più al sentimento che l’uomo prova per gli animali”. Di conseguenza, “gli animali saranno direttamente portatori di diritti e saranno destinatari della tutela giuridica prestata dalle nostre norme”.

Novità e sanzioni aggravate 

La nuova legge inasprisce le pene e aumenta le sanzioni per chi commette reati contro gli animali, come l’uccisione, il maltrattamento, l’organizzazione di combattimenti o spettacoli vietati, l’abbandono.
Tra le novità più attese, il divieto di tenere i cani alla catena senza un valido motivo, una pratica che sarà sanzionata con multe salate dai 500 ai 5.000 euro. La detenzione a catena sarà consentita solo per documentate ragioni sanitarie, certificate da un medico veterinario, o per temporanee esigenze di sicurezza. 

Spettacoli e manifestazioni vietati

L’art. 544-quater del CP punisce chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. Commettere questo reato comporterà un inasprimento della pena pecuniaria che sarà determinata tra un minimo di 15.000 e un massimo di 30.000 euro.

Combattimenti tra animali, addestramento e scommesse 

L’art. 544-quinquies inasprisce le pene per chiunque promuova, organizzi o diriga combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali, che possono metterne in pericolo l’integrità fisica, sostituendo l’attuale pena della reclusione da uno a tre anni con la reclusione da due a quattro, estendendo la pena attualmente applicata ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti anche a chiunque partecipi a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni suddette.
Una ipotesi autonoma di reato è prevista per colui che abbia agito al di fuori dei casi di concorso, allevando o addestrando animali da destinare ai combattimenti. In questo caso la pena è individuata da tre mesi a due anni, la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Una ulteriore ipotesi di reato è prevista dal quarto comma, che punisce le scommesse sui combattimenti e sulle competizioni vietate. Si prevede la pena della reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro.
A coloro che commettono abitualmente i reati relativi agli spettacoli vietati e che infrangono il divieto di combattimenti, si applicano anche le misure di prevenzione personali e patrimoniali previste dal libro I del codice delle leggi antimafia.

Coinvolgimento di minori e diffusione di immagini

Il concorso nell’attività delittuosa con minori è punito con una pena più aspra. Questa previsione è spiegabile dalla prassi invalsa nella criminalità organizzata di avvalersi, ai fini dell’esecuzione di attività illecite, di persone non imputabili.
Quanto all’ipotesi di partecipazione di persone armate, “anche in questo l’inasprimento della pena consegue a un maggiore allarme sociale e al disvalore della disponibilità di armi dei soggetti agenti”.
Altre due aggravanti concernono le riproduzioni di scene di combattimenti e la pubblicità di questi contenuti, interdicendone l’attività di riproduzione, una disposizione diretta a evitare che le immagini possano diventare veicolo per messaggi distorti nei confronti della comunità.
Si introduce nel titolo IX-bis del libro II l’art. 544-septies un’aggravante a effetto comune: pena aumentata fino a un terzo per i delitti di cui all’art. 544-bis (Uccisione degli animali), 544-ter (Maltrattamento), 544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietati), 544-quinquies (Divieto di combattimenti), 638 (Uccisione o danneggiamento) qualora ricorra una delle seguenti circostanze: aver commesso il fatto in presenza di minori, aver commesso il fatto nei confronti di più animali, la diffusione fatta attraverso strumenti informatici o telematici.

Uccisione di animali

L’articolo 544-bis puniva con la reclusione da quattro mesi a due anni chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale. La nuova legge innalza la pena, prevedendo la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro. Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze, si prevede un aumento sensibile della pena, che sarà della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 10.000 a 60.000 euro.

Maltrattamento 

L’art. 544-ter viene modificato per innalzare la pena della reclusione, attualmente da tre a diciotto mesi, o della multa, attualmente da 5.000 a 30.000 euro, prevedendo una pena da sei mesi a due anni e non alternativamente, come nella norma attuale, alla pena della multa, la cui misura è rimasta invariata.

Uccisione o danneggiamento di animali altrui

Nella nuova formulazione l’art. 638 consta di un unico comma, che punisce con la reclusione da uno a quattro anni chiunque, senza necessità, uccida o renda inservibili o comunque deteriori tre o più animali raccolti in gregge o in mandria.

Abbandono

Il comma 4 modifica all’art. 727 del CP, che prevede la contravvenzione in caso di abbandono di animali, innalzando l’importo minimo dell’ammenda, che può essere comminata dagli attuali 1.000 a 5.000 euro. Rimane inalterato l’importo massimo, pari a 10.000 euro.

Sequestro e confisca di animali oggetto di reato

L’art. 6 del Ddl apporta alcune modifiche al codice di procedura penale. Il nuovo art. 260-bis prevede che l’affidamento di animali possa essere destinato alle associazioni o agli enti che ne facciano richiesta e siano individuati con Decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell’interno. Gli animali possono essere altresì affidati a singole persone fisiche. Il Decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche degli animali affidati. L’affidamento avviene previo versamento di una cauzione per ogni animale affidato.

Divieto di abbattimento o alienazione a terzi

Un comma aggiunto all’art. 544-sexies del CP introduce il divieto, nel corso delle indagini o durante il dibattimento fino alla pronuncia della sentenza definitiva, di abbattere o alienare a terzi gli animali. Il divieto vige anche se non è stato disposto il sequestro. Fatta salva la possibilità di affido definitivo, viene posto a carico dell’indagato o imputato proprietario il divieto di abbattimento di animali o la loro alienazione a terzi quando si stia procedendo all’accertamento per uno dei reati del titolo IX-bis.

Responsabilità amministrativa

Si introduce un nuovo art. al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, al fine di stabilire le sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali. In caso di condanna dell’ente si applicano anche le sanzioni interdittive previste dal n. 231.

Leggi speciali

Restano ferme l’eccezione dei casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circense, giardini zoologici e altre leggi speciali.

Animali da compagnia: traffici, catena e identificazione

Si modifica la legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali da affezione e da compagnia. In materia di traffico illecito di animali da compagnia si prevede un inasprimento della cornice sanzionatoria. Vengono inoltre inasprite le pene in caso di introduzione illecita nel territorio nazionale di animali da compagnia. Inasprite anche le sanzioni amministrative accessorie.
Si vieta al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione di custodirli nel luogo di detenzione e dimora, tenendoli legati con la catena o altro strumento simile che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie certificate dal medico veterinario o da temporanee esigenze di sicurezza. In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.
Sono previste sanzioni amministrative previste in caso di violazione delle disposizioni in materia di identificazione e registrazione degli animali da compagnia.

Coordinamento della polizia giudiziaria

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati in danno degli animali, si prevede che debba essere sentito anche il Ministro dell’Ambiente per l’emanazione del Decreto del Ministro dell’interno che stabilisce le modalità di coordinamento tra le varie Forze di polizia.

Specie selvatiche protette

Il primo comma dell’art. 727-bis del CP inasprisce la cornice sanzionatoria, prevedendo l’arresto da tre mesi a un anno e l’ammenda fino a 8.000 euro in luogo dell’attuale previsione dell’arresto da uno a sei mesi e dell’ammenda fino a 4.000 euro. L’art. 733-bis del CP relativo alla contravvenzione per distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto inasprisce le relative sanzioni. Si prevedono, infatti, l’arresto da tre mesi a due anni e l’ammenda non inferiore a 6.000 euro. Infine, si introduce il divieto di utilizzare a fini commerciali pellicce e pelli di gatti della specie felis catus.

CITATI: MANFREDI POTENTI
TAG: CODICE PENALE, DDL 1308, SENATO

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