Normative
16 Aprile 2026La Camera dei Deputati ha approvato in seconda lettura il Ddl “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”. Introdotti nuovi reati penali, l’aggravante di agropirateria, sanzioni proporzionali al fatturato, la tracciabilità obbligatoria per il latte bufalino e il divieto di usare il termine “latte” per i prodotti vegetali

Frode alimentare punita con la reclusione, aggravante di agropirateria per le attività illecite organizzate e continuative, sanzioni graduate sul fatturato aziendale, una piattaforma informatizzata nazionale per tracciare i movimenti del latte bufalino e il divieto di chiamare “latte” un prodotto vegetale. Con 154 voti a favore, 1 contrario e 110 astenuti, la Camera dei Deputati ha approvato in seconda lettura il Ddl “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”, proposto dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf) e redatto in sinergia con il Ministero della Giustizia. Il provvedimento introduce nel Codice penale due nuovi reati, inasprisce le pene per la contraffazione delle indicazioni geografiche e istituisce una Cabina di regia interministeriale per i controlli. Per le filiere DOP e IGP, che nel 2024 hanno generato 20,7 miliardi di euro di fatturato di cui 12,3 miliardi all’estero, il quadro sanzionatorio si rafforza in modo significativo.
Il cuore del provvedimento è l’aggiornamento del Codice penale con l’introduzione di due nuovi reati specifici per il settore agroalimentare.
● Frode alimentare: punisce chi commercializza alimenti o bevande che, a sua conoscenza, non sono genuini o provengono da luoghi diversi rispetto a quelli indicati. Pena: reclusione da 2 mesi a 1 anno.
● Commercio di alimenti con segni mendaci: punisce chi utilizza segni distintivi o indicazioni per indurre in errore il compratore sulla qualità o sulla quantità degli alimenti. Pena: reclusione da 3 a 18 mesi.
A queste fattispecie si aggiungono tre aggravanti che aumentano le pene fino a un terzo:
● Agropirateria: quando l’attività illecita è realizzata in modo organizzato e continuativo
● Quantità: quando i quantitativi coinvolti sono particolarmente rilevanti
● Biologico: quando prodotti non certificati vengono commercializzati come biologici
Per la contraffazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, reato già esistente, le sanzioni salgono da 2 a 4 anni di reclusione e le multe da 20.000 a 50.000 euro. Viene introdotta la confisca obbligatoria di prodotti, beni e strumenti utilizzati per commettere i reati. Una novità procedurale riguarda i prodotti sequestrati ma ancora commestibili: l’autorità giudiziaria è tenuta a destinarli a enti caritatevoli per persone bisognose o animali abbandonati.
Una delle innovazioni più rilevanti sul piano pratico riguarda le sanzioni amministrative. Il sistema precedente applicava gli stessi importi fissi a un piccolo imprenditore e a una multinazionale. Il nuovo testo introduce una gradazione delle sanzioni legata al fatturato delle imprese coinvolte, con l’obiettivo di rendere le misure effettivamente dissuasive indipendentemente dalle dimensioni dell’operatore.
Il Ddl dedica una sezione specifica alla filiera del latte bufalino, storicamente esposta a frodi significative. Le misure introdotte sono tre.
● Registro unico delle movimentazioni: una piattaforma informatizzata nazionale per tracciare i movimenti del latte di bufala e dei suoi derivati, per prevenire doppie mungiture non dichiarate, triangolazioni illecite e adulterazioni.
● Piano straordinario di controllo nazionale: controlli a campione sull’intera filiera, dalla mungitura al trasporto, dalla trasformazione alla commercializzazione, con prove di laboratorio per l’origine geografica del latte e dei prodotti trasformati e verifica dell’uso di latte non fresco. Il piano è finanziato con 250.000 euro per il 2026, unica voce di spesa del provvedimento.
● Sanzioni: da 6.000 a 48.000 euro, o fino al 3% del fatturato con tetto massimo di 150.000 euro.
La legge vieta l’utilizzo del termine “latte” e delle denominazioni lattiero-casearie per prodotti di origine vegetale, salvo che accompagnate dalla denominazione corretta. L’obiettivo è eliminare l’ambiguità commerciale nell’etichettatura di prodotti come le bevande a base di mandorla, avena o soia, quando presentate come sostitutivi del latte senza adeguata distinzione. Sanzioni da 4.000 a 32.000 euro o fino al 3% del fatturato, con tetto massimo di 100.000 euro.
Il Ddl istituisce formalmente la Cabina di regia per i controlli amministrativi, presieduta dal Ministro del Masaf, con la partecipazione ai più alti livelli delle istituzioni deputate ai controlli. L’obiettivo dichiarato è rendere l’attività ispettiva più efficiente, migliorare il tracciamento della filiera ed eliminare le duplicazioni operative tra le forze dell’ordine.
Viene inoltre introdotto, all’interno della legge n. 689 del 1981, il nuovo articolo 18-bis, che prevede per il settore agroalimentare e della pesca la misura del blocco ufficiale temporaneo, uno strumento cautelare per bloccare prodotti sospetti prima che vengano immessi o proseguano nel mercato.
I numeri che giustificano il rafforzamento del quadro normativo provengono dall’ultimo rapporto Ismea-Qualivita: nel 2024, le filiere a indicazione geografica hanno generato un fatturato di 20,7 miliardi di euro, di cui 12,3 miliardi realizzati all’estero. La contraffazione e l’uso improprio delle denominazioni di origine rappresentano una minaccia economica concreta per un sistema produttivo che fa della qualità certificata il proprio principale vantaggio competitivo.
CITATI: FRANCESCO LOLLOBRIGIDA“Questa legge ci permette di migliorare la trasparenza, tutelare al meglio la salute dei cittadini e combattere i reati nell’agroalimentare, non solo con sanzioni aumentate e commisurate ai rischi, ma anche mettendo in condizione le nostre forze dell’ordine di fare ancora meglio il loro lavoro”, ha commentato il Ministro del Masaf Francesco Lollobrigida, dopo il via libera definitivo al provvedimento.
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