Professione
11 Gennaio 2022La recente normativa sancisce lo stretto legame tra copertura assicurativa dei medici veterinari e l’ottemperanza all’obbligo formativo. Le perplessità di FNOVI

Suscita perplessità l’articolo 38-bis del Decreto per l’attuazione del PNRR, che prevede che – a decorrere dal triennio formativo 2023-2025 – l'efficacia delle polizze assicurative sarà condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70% dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina. In merito, FNOVI sottolinea come l’operatività complessiva della disposizione decorrerà a partire dal gennaio 2026 e sarà riferita, per gli anni successivi all'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile. In altri termini: nessuno potrà contestare nulla sotto il profilo assicurativo sino al 2026. Sul provvedimento, inoltre, FNOVI osserva che “è tutta da dimostrare la correlazione tra il danno eventualmente procurato dal sanitario e la sua formazione misurata da un sistema (Ecm) che gestisce dati generali, su basi pluriennale, senza valutazioni temporali e di coerenza”. Altro punto che suscita perplessità è il rapporto tra copertura assicurativa e obbligo formativo “Ecm”. Tale obbligo, specifica FNOVI, – che comporterebbe l’esclusione dell’operatività della copertura e l’esercizio di un’azione di rivalsa nei confronti del professionista responsabile – è illogico e va verificato in termini di legittimità costituzionale, cosa che faremo: o il professionista sanitario è abilitato a svolgere la professione o non lo è. Se il mancato raggiungimento dei crediti comporta la sospensione, la mancata copertura assicurativa sarà naturale conseguenza di questa sospensione.
Se però, nonostante il mancato assolvimento, l’esercente svolge la propria attività regolarmente, perché questo gli è consentito, la copertura assicurativa deve rimanere valida ed efficace a tutela dei pazienti e della facoltà di rivalsa delle strutture”.
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