Normative
14 Luglio 2025Due novità nella lotta alla Lumpy Skin Disease: autorizzata la delega ai veterinari liberi professionisti nelle attività di sorveglianza; riformulate le deroghe per la movimentazione dei bovini da vita

La gestione dell’emergenza sanitaria animale si aggiorna con due provvedimenti chiave. Da un lato, il Ministero della Salute ha autorizzato la delega delle attività di sorveglianza per la Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy Skin Disease, LSD) ai medici veterinari liberi professionisti; dall’altro, ha riformulato le deroghe per la movimentazione dei bovini da vita, in raccordo con la normativa europea e con l’obiettivo di mitigare il rischio durante il trasporto. Entrambe le misure sono in vigore dal 10 luglio 2025.
Con il dispositivo dirigenziale del 10 luglio 2025, la Direzione Generale della Sanità Animale (Dgsa) ha autorizzato le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano a delegare ai medici veterinari non ufficiali le attività previste dall’art. 8, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 136/2022.
Il provvedimento si inserisce nel contesto della diffusione del virus della Lsd in Italia, riconosciuta come situazione di eccezionale criticità nazionale. La delega consente a medici veterinari liberi professionisti di condurre campionamenti e indagini epidemiologiche, come previsto dagli articoli 55, 57, 73, 74, 79 e 80 del Regolamento (UE) 2016/429 (Animal Health Law).
Il provvedimento, modificato il 10 luglio, sarà applicabile fino al 10 agosto 2025, salvo proroghe.
Sempre con dispositivo firmato il 10 luglio, la Dgsa ha riformulato le deroghe previste per la movimentazione di bovini da vita, modificando l’articolo 4 del precedente provvedimento del 3 luglio, il quale ha istituito le zone di protezione e di sorveglianza per Lsd.
Previa valutazione del rischio da parte dell’autorità competente e solo nei casi previsti dal Regolamento (Ue) 2020/687, le movimentazioni sono consentite solo nel rispetto delle seguenti condizioni:
● visita clinica favorevole su tutti i bovini della partita;
● test PCR negativo per ciascun capo;
● adozione di misure di mitigazione del rischio durante il trasporto.
Inoltre, è possibile autorizzare movimenti in deroga, alle stesse condizioni sopra elencate, esclusivamente per giustificati motivi di benessere animale.
Il dispositivo decade automaticamente alla scadenza delle zone di restrizione
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