Normative
17 Aprile 2025Il Tribunale del Lazio riconosce come legittima la decisione del Ministero della Salute di inserire il cannabidiolo nella tabella dei medicinali stupefacenti. Ribadite le modalità di prescrizione per uso veterinario

Il Tar del Lazio, con una sentenza pubblicata il 16 aprile 2025, ha respinto il ricorso presentato contro il Decreto del Ministero della Salute del 27 giugno 2024, che inserisce il Cbd per uso orale nella tabella B dei medicinali stupefacenti. La decisione, basata sul principio di precauzione in assenza di una certezza scientifica sulla sicurezza del consumo, rafforza la regolamentazione dell’uso del cannabidiolo per proteggere la salute pubblica e ribadisce l’obbligo di prescrizione veterinaria per le preparazioni magistrali.
Dopo tre bocciature, il Tar del Lazio ha dichiarato legittimo il Decreto del Ministero della Salute pubblicato il 27 giugno 2024. I ricorrenti – Canapa Sativa Italia, Giantec Srl, Società Biochimica Galloppa Srl e Orti Castello di Massimiliano, ovvero le società e le associazioni della filiera della Cannabis Sativa – contestavano l’inserimento delle composizioni per uso orale di Cbd nella Tabella B dei medicinali stupefacenti, sostenendo l’assenza dei presupposti normativi previsti dall’art. 14 del DPR 309/1990. Secondo loro, né l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) né il Consiglio Superiore di Sanità (Css) avrebbero accertato “concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica”, né confermato che il Cbd costituisca una sostanza psicotropa o stupefacente.
Il Ministero della Salute, difeso dall’Avvocatura dello Stato, ha ribattuto invocando il principio di precauzione, previsto dal diritto europeo e nazionale, evidenziando le incertezze scientifiche sulla sicurezza del Cbd se assunto oralmente al di fuori del circuito medico. In particolare, il Cbd naturale non è mai totalmente privo di Thc, sostanza psicotropa già inserita nella tabella, e può potenzialmente interagire con altri farmaci o causare effetti indesiderati.
Tra le motivazioni a sostegno dell’inserimento in tabella, il Ministero ha richiamato le segnalazioni di reazioni avverse rilevate nei sistemi di farmacovigilanza europei, i rischi legati a contaminazioni da cannabinoidi sintetici, e la difficoltà di standardizzare la composizione dei prodotti Cbd commercializzati fuori dal canale farmaceutico.
Il Tar ha quindi riconosciuto come legittima la scelta ministeriale, ritenendo fondata l’applicazione del principio di precauzione in assenza di una certezza scientifica sulla sicurezza del consumo. In particolare, il Tribunale ha evidenziato che la Cannabis sativa, nella sua interezza, è inserita nella Tabella II delle sostanze stupefacenti senza distinzione tra i suoi componenti; i pareri tecnico-scientifici dell’Iss e del Css, pur non conclusivi sull’effetto psicotropo del Cbd, indicano potenziali rischi derivanti dall’interazione con il Thc e da un uso non controllato; la legge 242/2016, che promuove la coltivazione della canapa industriale, non modifica il regime penale del DPR 309/1990 in materia di sostanze stupefacenti; e l’uso orale del Cbd non è autorizzato come alimento a livello europeo, ma esclusivamente come medicinale.
In caso di uso su animali, viene quindi ribadita la necessità di prescrizione veterinaria con ricetta non ripetibile, una modalità di prescrizione che corrisponde a quelle previste per i medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope inclusi nella Tabella dei medicinali sezione B, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari in materia di dematerializzazione della prescrizione veterinaria contenente stupefacenti e sostanze psicotrope.
“In considerazione dell’assenza di tali medicinali veterinari autorizzati, il medico veterinario deve rispettare, inoltre, le disposizioni relative all’impiego di medicinali non previsto dai termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio per trattare l’animale con un medicinale per uso umano o con preparazioni magistrali, conformemente ai termini di una prescrizione veterinaria”.
Gli imprenditori della filiera della canapa hanno già annunciato che non vogliono fermarsi e che impugneranno la sentenza davanti al Consiglio di Stato.
CITATI: ORAZIO SCHILLACI, RAFFAELE DESIANTE“Siamo davanti a una decisione che legittima una grave forzatura normativa, che minaccia la sopravvivenza di centinaia di imprese agricole, di trasformazione e commerciali” ha dichiarato Raffaele Desiante, presidente Ici (Imprenditori canapa Italia). “Per tutte queste ragioni, impugneremo la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato”.
Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
Oppure rimani sempre aggiornato in ambito veterinario, iscrivendoti alla nostra newsletter!
POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
30/01/2026
Sequestrati 15 pastori tedeschi nel catanese: struttura priva di autorizzazioni, condizioni igieniche critiche e gestione inadeguata dei reflui. Operazione congiunta NAS e ASP veterinaria
30/01/2026
Confermati due casi di virus Nipah nel Bengala Occidentale. L’OMS valuta il rischio per l’Europa come molto basso e diffonde raccomandazioni preventive per i viaggiatori
30/01/2026
Sono oltre 4 milioni i pasti per cani e gatti a rischio microbiologico. L’allerta arriva dal Ministero della salute: ecco cosa fare
30/01/2026
Parte un progetto triennale (2026-2029) per valutare l’efficacia di fitobiotici naturali come limone, timo e rosmarino e costruire linee guida operative per una produzione ittica sostenibile...

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)
Registrazione Tribunale di Milano n° 5578/2022 del 5/05/2022