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08 Luglio 2024

Cannabidiolo uso orale in tabella medicinali. In Gazzetta il nuovo Decreto

Il Ministero della Salute ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto che aggiorna le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope con l’inserimento del cannabidiolo da estratti di Cannabis. Resta possibile la vendita esclusivamente in farmacia con prescrizione medica non ripetibile

di Redazione Vet33


Cannabidiolo uso orale in tabella medicinali. In Gazzetta il nuovo Decreto

Il Ministero della Salute ha aggiornato le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope, inserendo il cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis (Cbd) nella tabella dei medicinali. Il Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.157 del 6 luglio 2024, limita la vendita di prodotti a base di cannabidiolo alle farmacie e richiede una prescrizione medica non ripetibile. La decisione arriva dopo la sospensiva del Tar Lazio del 5 ottobre 2023.


Il Decreto
Il Decreto 27 giugno 2024 – Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di cannabis – è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.157 del 6 luglio 2024 e prevede l’inserimento, nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis.
Dall’entrata in vigore del nuovo Decreto Ministeriale, a 30 giorni dalla pubblicazione in GU, i prodotti contenenti Cbd si potranno quindi acquistare soltanto in farmacia. Inoltre, ne sarà completamente vietata la pubblicità, come accade per altri prodotti considerati stupefacenti derivati da vegetali e dedicati alla cura di determinate patologie.

TAG: CANNABIDIOLO, FARMACI VETERINARI, FARMACIA, MINISTERO DELLA SALUTE, OBBLIGO DI PRESCRIZIONE, SOSTANZE PSICOTROPE, SOSTANZE STUPEFACENTI

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