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19 Dicembre 2024

Lettiere per animali: Iva al 22% per tutti i tipi, indipendentemente dalla composizione

L’Agenzia delle Entrate chiarisce con la risoluzione n. 59/E che tutte le lettiere per animali sono soggette all’aliquota IVA ordinaria. Ecco che cosa cambia per produttori, distributori e consumatori

di Redazione Vet33


Lettiere per animali: Iva al 22% per tutti i tipi, indipendentemente dalla composizione

Con la risoluzione n. 59/E del 9 dicembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha messo fine a una lunga incertezza normativa: tutte le lettiere per animali, indipendentemente dal materiale di composizione, saranno soggette all’aliquota IVA del 22%. La decisione, basata su recenti orientamenti della Corte di Giustizia europea e della Cassazione, tiene conto non solo delle caratteristiche oggettive del prodotto, ma anche della sua destinazione d’uso. Per i contribuenti che devono adeguarsi, l’imposta dovrà essere versata, ma senza sanzioni e interessi, offrendo un margine per la regolarizzazione.
 

La questione dell’IVA al 22%

Come riportato da FiscoOggi, la webzine dell’Agenzia delle Entrate, per la lettiera si pagherà l’aliquota massima del 22%.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, in linea con il recente orientamento della Corte di giustizia europea e della Cassazione a proposito di trattamento Iva agevolato, attribuisce rilievo alla destinazione del prodotto, e precisa, con la risoluzione n. 59 (pubblicata il 9 dicembre 2024), che le lettiere per animali, a prescindere dai materiali utilizzati, sono soggette ad aliquota Iva ordinaria. 

Per quando riguarda le lettiere per animali, prodotti non presenti nella Tabella A del decreto Iva, l’Adm, di volta in volta è giunta a differenti classificazioni doganali, attribuendo rilevanza alla composizione e alle caratteristiche dei materiali utilizzati. In conformità con le Dogane, anche le Entrate hanno riconosciuto aliquote Iva differenti a beni con la stessa destinazione d’uso ma di composizione diversa. Sul punto, ora, la giurisprudenza europea, così come quella di legittimità nazionale, hanno optato per un’interpretazione secondo la quale i prodotti devono essere classificati non soltanto tenendo conto delle loro caratteristiche e proprietà oggettive, ma anche considerando la relativa funzione e destinazione d’uso.

In particolare, proprio con riferimento alle lettiere, sulla base dell’orientamento della Corte di giustizia europea, la Cassazione, con l’ordinanza n.24441/2024, ha sostenuto, tra l’altro, ai fini della classificazione doganale, che la composizione prevalentemente di amido di manioca delle lettiere non ne consentiva, di per sé, la classificazione alla v.d. 1108 1400 00 con conseguente applicazione dell’aliquota del 10%, visto che l’amido, nel caso specifico, non rilevava quale prodotto destinato all’alimentazione umana o animale. Secondo l’ordinanza le lettiere in questione rientravano tra i “prodotti vegetali non nominati né compresi altrove”, con Iva al 22%, ossia soggetti ad aliquota ordinaria e non agevolata, non costituendo la merce, nonostante la sostanziosa quantità di amido, prodotto alimentare o ingrediente destinato a essere utilizzato nella preparazione di prodotti alimentari.

In caso di operazioni non allineate con i chiarimenti, effettuate in periodi d’imposta ancora soggetti ad accertamento – conclude FiscoOggi – i contribuenti, come prevede lo Statuto del contribuente, dovranno pagare l’imposta dovuta ma senza sanzioni e interessi.

TAG: AGENZIA DELLE ENTRATE, ALIQUOTE, IVA, LETTIERE

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