Normative
11 Aprile 2024 Il Ministero della Salute con una nota puntualizza che i farmaci ipnotici e sedativi appartenenti alla categoria degli alfa-2 adrenergici o alfa-agonisti devono essere detenuti e utilizzati solo da un medico veterinario
L’Ufficio Medicinali Veterinari del Dipartimento One Health del Ministero della Salute ha diramato una nota sulla detenzione e somministrazione dei medicinali veterinari appartenenti alla categoria degli Alfa-2 adrenergici o Alfa-agonisti. Tali tipologie di medicinali possono essere utilizzate e somministrate solo ed esclusivamente da un medico veterinario.
La nota
Il Decreto Legislativo n. 218 del 7 dicembre 2023, all’art. 6 riporta nell’allegato I le tipologie di medicinali veterinari che, in ragione di speciali accorgimenti e delle specifiche competenze richieste nella loro somministrazione agli animali e nelle successive fasi di monitoraggio sui medesimi, siano utilizzati e somministrati esclusivamente dal medico veterinario.
“Un farmaco in grado di indurre il decubito negli animali o di produrre la perdita del riflesso di raddrizzamento, o di modificare la risposta ad uno stimolo doloroso, è da considerarsi un medicinale anestetico, pertanto deve essere detenuto ed utilizzato esclusivamente dal medico veterinario” si legge nel comunicato.
Nella nota, infatti, viene spiegato che i medicinali veterinari appartenenti alla categoria degli alfa-2 adrenergici o alfa-2 agonisti (xilazina, clonidina, romifidina, detomidina, medetomidina, dexmedetomidina, mivazerol, ecc.), benché siano identificati dalla classificazione Anatomica, Terapeutica, Chimica (ATC) come appartenenti alla classe degli ipnotici e sedativi, determinano una depressione dose-dipendente del Sistema Nervoso Centrale che dalla tranquillizzazione (paziente sveglio ma rilassato), alla sedazione profonda (paziente incosciente), giunge fino all’anestesia generale (paziente che non risponde ad uno stimolo doloroso).
Inoltre, agli effetti sedativi/anestetici si accompagnano importanti effetti cardiocircolatori, che si aggravano all’aumentare della dose e che sono caratterizzati da iniziale ipertensione, bradicardia, aritmie cardiache ed infine ipotensione.
L’accidentale somministrazione endovenosa di una dose sottocutanea o intramuscolare determina una concentrazione plasmatica/picco esclusivamente elevata, con effetti clinici imprevedibili e gravi, fino al decesso, che richiedono la presenza di un medico competente, la somministrazione di un farmaco antagonista specifico ed adeguate terapie di supporto, oltre ad uno stretto monitoraggio sia clinico sia strumentale.
Per tutti questi motivi, la detenzione e l’impiego di questi medicinali veterinari “sono da considerarsi di esclusiva competenza di un medico veterinario abilitato, in quanto in possesso dei necessari requisiti tecnici e deontologici ai fini:
● della somministrazione di medicinali mediante iniezione sottocutanea, intramuscolare e/o endovenosa;
● della somministrazione di medicinali anestetici iniettabili”.
Inoltre, a questi medicinali si applica il regime di dispensazione con ricetta medico veterinaria non ripetibile, con inserimento negli stampati della dicitura “la somministrazione e detenzione del medicinale veterinario deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario”
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