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22 Febbraio 2024

Macellazione rituale senza sedazione. Cedu: legittimo vietarla

Per la Corte europea dei diritti dell’uomo, vietare la pratica di macellazione rituale senza stordimento, come è stato fatto in due regioni in Belgio, non viola la libertà di religione e il divieto di discriminazione di ebrei e musulmani

di Redazione Vet33


Macellazione rituale senza sedazione. Cedu: legittimo vietarla

La Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) si è espressa sulla macellazione rituale degli animali senza stordimento preventivo, una pratica molto diffusa nelle comunità ebraiche e musulmane che seguono la tradizione della macellazione kosher e halal. Con una sentenza del 13 febbraio, la Corte si è pronunciata in favore del divieto sancito tempo fa in due regioni del Belgio, stabilendo che esso non viola né la libertà di religione né il principio di non discriminazione.

I fatti
Nelle regioni belghe della Vallonia e delle Fiandre, le autorità avevano emanato dei decreti che imponevano lo stordimento reversibile prima della macellazione rituale, vietando di conseguenza la pratica senza stordimento.
Alcuni cittadini belgi e 7 organizzazioni non governative, rappresentanti delle comunità musulmane ed ebraiche locali, hanno presentato ricorso alla Cedu lamentando una violazione della loro libertà di religione e una discriminazione rispetto ad altri gruppi (cacciatori, pescatori, popolazione generale).
La Corte, composta da 7 giudici, ha concluso all’unanimità che vietare tale pratica, come è stato fatto in Belgio, non viola la libertà di religione e il divieto di discriminazione di ebrei e musulmani.

La sentenza
La Cedu ha riconosciuto che il divieto di macellazione senza stordimento costituisce un’ingerenza nella libertà di religione, ma ha ritenuto che essa sia giustificata e proporzionata per il perseguimento di un obiettivo legittimo, ossia la protezione del benessere animale.
Per questo caso, la Corte ha sottolineato che il concetto di “morale pubblica” menzionato nell’art. 9 della Convenzione europea dei diritti umani può includere anche la protezione degli animali, in quanto esseri viventi che meritano tutela. La Corte ha riconosciuto, infatti, che la protezione del benessere degli animali è “un valore etico a cui le società democratiche contemporanee associano un’importanza crescente”.
Inoltre, ha riconosciuto alle autorità nazionali un ampio margine di apprezzamento in materia di benessere animale, considerando che i decreti oggetto della vertenza erano stati adottati dopo ampie consultazioni con rappresentanti religiosi, veterinari e associazioni animaliste; lo stordimento reversibile è considerato il metodo ottimale per ridurre la sofferenza degli animali al momento della macellazione e le regioni coinvolte hanno previsto tale alternativa; i ricorrenti non hanno dimostrato che l’accesso a carne proveniente da macellazione senza stordimento sia diventato più difficile, potendo acquistarla da altre regioni o Paesi.

Infine, la Cedu ha respinto ogni accusa di discriminazione: “La situazione dei cacciatori e pescatori non è analoga a quella dei macellatori rituali, poiché riguarda animali selvatici in un contesto diverso. La popolazione generale non è soggetta a precetti religiosi alimentari, mentre i decreti prevedono un’alternativa per la macellazione rituale. Le differenze tra le comunità ebraiche e musulmane non sono rilevanti ai fini della valutazione della discriminazione”.

Un precedente importante
La sentenza rappresenta un caso emblematico nel rapporto tra libertà religiosa e tutela degli animali. La Corte ha riconosciuto l’importanza di entrambi i principi, ma ha ritenuto che in questo caso debba prevalere l’interesse pubblico alla protezione degli animali. In conclusione, la Cedu ha stabilito che il divieto di macellazione rituale senza stordimento in Belgio non viola la libertà di religione né il principio di non discriminazione, riconoscendo la legittimità dell’obiettivo di protezione del benessere animale.
La macellazione senza stordimento preventivo è già vietata in Danimarca, Svezia, Norvegia, Islanda, Svizzera, Slovenia e in Grecia. Mentre in altri Paesi è obbligatorio lo stordimento subito dopo il taglio delle vene giugulari (Austria, Estonia, Lituania e Slovacchia) o contestualmente (Finlandia).

TAG: BELGIO, BENESSERE ANIMALE, CEDU, LIBERTà RELIGIOSA, MACELLAZIONE RITUALE, STORDIMENTO PREVENTIVO

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