Animali da Reddito
03 Maggio 2022 No allo stordimento pre-iugulazione: cosa prevedono la macellazione rituale, la normativa europea e le regolamentazioni nazionali di alcuni Paesi. La ricerca multidisciplinare di ALI

Questione di benessere animale, il regolamento CE 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento parla chiaro: all’atto della macellazione, dopo l’immobilizzazione, va previsto uno stordimento per l’animale morituro. E questo per ridurne la sofferenza. Infatti, anche in assenza di chiare manifestazioni, la procedura di giugulazione risulta fortemente destabilizzante. Tuttavia, esistono delle eccezioni. E riguardano le macellazioni rituali come la halal e la kosher. In entrambi i casi, lo stordimento irreversibile – che uccide l’animale un attimo prima della giugulazione – è visto come un procedimento che lo priva del requisito fondamentale: la perfetta salute fisica. Inoltre, sostengono i puristi della tradizione, ne impedisce il completo dissanguamento. Da qui l’eccezione: l’accettazione, per motivi religiosi, di un compromesso che chiude gli occhi su una pratica cruenta.
Nel nostro Paese esiste però una procedura autorizzativa: è infatti prescritto che il Servizio veterinario territorialmente competente effettui un sopralluogo per verificare il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento ed emetta, qualora tali requisiti siano rispettati, parere favorevole a che si pratichi macellazione rituale. Il parere favorevole deve essere trasmesso alla Regione che provvederà a inserire tale informazione sul portale dei sistemi informativi del Ministero della Salute.
E sul fronte opposto, quello dei consumatori, qual è il parere relativo al benessere animale? Sul tema, la Commissione europea ha avviato tre indagini: la più recente rivela come il 94% dei cittadini europei consideri importante la protezione degli animali allevati, con un dato a campione che risulta in forte crescita rispetto ai sondaggi precedenti (Commissione europea, Direzione Generale Salute e Tutela del Consumatore, Special Eurobarometer 442, Attitudes of Europeans towards Animal Welfare, novembre-dicembre 2015). Segno, dunque, di una crescente consapevolezza in materia. Il problema è che non sempre l’etichetta è chiara sulle modalità di macellazione e questo può creare fraintendimenti. In questo scenario, sta prendendo forza l’ipotesi di una soluzione che vorrebbe estendere lo stordimento (quello reversibile, però) anche nelle macellazioni rituali.
Sono in tanti a richiedere l’adozione di questa via: giuristi, docenti universitari, medici veterinari (approva la richiesta la stessa FNOVI) e Animal Law Italia ETS (ALI), che in proposito ha presentato una ricerca multidisciplinare in cui la tematica viene analizzata nel dettaglio. Lo studio evidenzia infatti come alcuni precedenti nazionali esistano già. Il Belgio, nel 2017, ha per esempio approvato l’obbligo di stordimento ‘reversibile’ mediante scarica; la pratica è poi entrata in vigore nel 2019. Questa soluzione consente di salvaguardare entrambi gli interessi in gioco: l’animale non muore immediatamente (tanto che se non si procede oltre riprende perfetta salute, per questo è definito reversibile) ma al tempo stesso è insensibile al dolore nel momento del dissanguamento.
Macellazione e stordimento in Europa
Accanto alla scelta del Belgio, parecchi Paesi della Eu, e non solo, hanno scelto delle soluzioni di compromesso, a testimonianza del fatto che la legislazione (comprensiva delle sue deroghe) si presta comunque a ‘personalizzazioni’. In Danimarca, Svezia, Slovenia e Grecia non è ammessa la macellazione senza stordimento; stessa cosa anche fuori dall’UE in Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Mentre la normativa rende obbligatorio provvedere allo stordimento immediatamente dopo la iugulazione in Austria, Estonia, Lituania e Slovacchia oppure contestualmente come accade in Finlandia.
Macellazione rituale e biologico
L’incompatibilità della macellazione rituale con un alto grado di tutela del benessere animale è stata sancita anche dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Corte di giust. 29 febbraio 2019, C-497/17, OEuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs c. Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Bionoor SARL, Ecocert France SAS, Institut national de l’origine et de la qualité) che l’ha dichiarata incompatibile con l’apposizione contemporanea del marchio biologico, che - dal canto suo - presuppone invece un levato grado di benessere animale, secondo quanto disposto dal regolamento 271/2010 UE.
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