Professione
03 Marzo 2026La Federazione contesta la designazione ad interim di un dirigente farmacista alla guida del Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria: richiamati D.Lgs. 136/2022 e Reg. UE 2016/429

Come già successo per la Regione Liguria, la Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (Fnovi) ha notificato una formale diffida alla Regione Abruzzo contro la Determinazione n. DPF/05 del 19 gennaio 2026, che ha nominato un dirigente farmacista responsabile ad interim del Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria, ritenendo l’atto in contrasto con il D.Lgs. 136/2022, l’Accordo Stato-Regioni di settembre 2025 e il Regolamento (UE) 2016/429.
Nomina al Servizio Veterinario Regionale
Per la Federazione, l’incarico di Responsabile del Servizio Veterinario (RSV) non costituisce una mera funzione amministrativa, ma una posizione tecnico-professionale che richiede requisiti soggettivi specifici, tra cui laurea in Medicina veterinaria, specializzazione e qualifica dirigenziale coerente con il ruolo.
La designazione ad interim di un dirigente con profilo professionale diverso, in questo caso un farmacista, determinerebbe – secondo Fnovi – una violazione delle disposizioni nazionali ed europee che disciplinano l’organizzazione e le competenze dei servizi veterinari pubblici.
Il quadro normativo: D.Lgs. 136/2022 e Regolamento (UE) 2016/429
Fnovi richiama espressamente il D.Lgs. 136/2022 e il Regolamento (UE) 2016/429, che inquadrano le funzioni veterinarie pubbliche nell’ambito della sanità animale e della sicurezza alimentare, attribuendo responsabilità che presuppongono competenze tecnico-professionali proprie della medicina veterinaria.
La Federazione evidenzia inoltre che l’Accordo Stato-Regioni del settembre 2025 ribadisce l’esigenza di garantire adeguate qualifiche nei ruoli apicali dei servizi veterinari, in coerenza con l’assetto della Rete Veterinaria Nazionale.
Il ruolo del Responsabile del Servizio Veterinario
Il Responsabile del Servizio Veterinario regionale è indicato da Fnovi come figura equivalente, a livello territoriale, al Chief Veterinary Officer (Cvo) nazionale. Le competenze includono la gestione della polizia veterinaria, la sorveglianza e il controllo di malattie animali di rilevanza strategica – quali Peste suina e Influenza aviaria – e il coordinamento delle attività in materia di benessere animale.
Secondo la Federazione, l’attribuzione di tali funzioni a un professionista privo dell’abilitazione medico-veterinaria comprometterebbe la coerenza tecnica del sistema e potrebbe incidere sulla tempestività e sull’efficacia degli interventi in caso di emergenze epidemiche, in un contesto che richiede un approccio integrato secondo il paradigma One Health.
La posizione della Regione Abruzzo
La Regione Abruzzo ha motivato la nomina richiamando la normativa regionale sulla flessibilità degli incarichi dirigenziali (L.R. 77/1999), sostenendo la legittimità del conferimento ad interim.
Fnovi contesta tale interpretazione, precisando che la possibilità di attribuire incarichi temporanei non può derogare ai requisiti professionali previsti dalla normativa statale ed europea (Regolamento UE 2016/429). In qualità di organo sussidiario dello Stato, la Federazione ha chiesto la revoca immediata in autotutela del provvedimento e ha segnalato la questione agli organi di vigilanza del Ministero della Salute, riservandosi di intraprendere ulteriori iniziative legali in assenza di riscontro.
TAG: FNOVI, REGIONE ABRUZZO, REGIONE LIGURIA, SANITà PUBBLICA VETERINARIA, SERVIZI VETERINARI REGIONALISe l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
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