Professione
08 Gennaio 2026La manovra ridefinisce il perimetro dei soggetti obbligati al Registro nazionale per la tracciabilità dei rifiuti: fuori i liberi professionisti non organizzati in forma d’impresa. Confermate invece le scadenze per le attività strutturate come imprese

Con la Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) cambia in modo significativo il perimetro degli obblighi legati al RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. Il comma 789 della Manovra interviene sull’articolo 188-bis del Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/2006) chiarendo chi è tenuto all’iscrizione e chi no. Una modifica attesa da tempo e che riguarda da vicino anche il settore veterinario: i liberi professionisti non organizzati in forma d’impresa vengono infatti esclusi dall’obbligo di registrazione, con ricadute immediate sulle modalità di gestione dei rifiuti.
La norma, contenuta nel Maxiemendamento approvato con voto di fiducia, è diventata operativa con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge, e riformula in profondità l’articolo 188-bis del D. Lgs. 152/2006. Secondo la nuova versione del comma 3-bis, sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI:
● i Consorzi e i sistemi di gestione individuali o collettivi;
● i produttori di rifiuti che rientrano nelle semplificazioni amministrative previste dall’articolo 190, commi 5 e 6 del Testo Unico Ambientale;
● i liberi professionisti non organizzati in forma d’impresa, riconducibili a studi individuali o associazioni professionali che non operano con struttura aziendale complessa.
Per Fnovi, che ha diffuso una nota dedicata (Circolare 1/2026), la modifica chiarisce definitivamente la posizione di molti professionisti sanitari, compresi i medici veterinari che esercitano come liberi professionisti
L’esclusione dall’obbligo di iscrizione al RENTRI comporta anche il venir meno di ulteriori adempimenti:
● nessun obbligo di adozione del FIR digitale (Formulario di Identificazione dei Rifiuti);
● niente registri digitali di carico e scarico;
● tracciabilità assolta tramite formulari cartacei compilati e conservati in ordine cronologico per tre anni, come previsto dal D.Lgs. 116/2020.
In sostanza, per i professionisti che lavorano senza struttura d’impresa, resta il regime tradizionale, senza passaggio alla gestione elettronica dei rifiuti.
Ben diverso lo scenario per ambulatori, cliniche veterinarie e realtà con assetto aziendale:
● l’obbligo di iscrizione al RENTRI rimane pienamente valido;
● la scadenza del 13 febbraio 2026 è confermata;
● i FIR dovranno essere digitali, vidimati, compilati, firmati e trasmessi tramite sistema RENTRI;
● obbligo di conservazione digitale a norma per FIR e registri;
● possibile gestione tramite “sistema della interoperabilità”, delegando le procedure a soggetti esterni (ad esempio trasportatori o smaltitori autorizzati).
Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio, la revisione del perimetro è immediatamente operativa. Per le attività che rientrano negli obblighi, l’iscrizione online al RENTRI è aperta dal 15 dicembre 2025.
TAG: FNOVI, GESTIONE DEI RIFIUTI, LEGGE DI BILANCIO, RENTRI, VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTISe l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
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