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30 Marzo 2022

Covid-19, guariti, booster e sospensione: FNOVI precisa

Dopo la pubblicazione in GU del Decreto-legge n. 24/2022, che contiene le nuove misure di gestione della pandemia, FNOVI chiarisce il punto relativo alla sospensione dei sanitari guariti dalla malattia ma non in regola con il ciclo vaccinale previsto


Dopo la pubblicazione del decreto contenente misure aggiornate per la gestione della pandemia, FNOVI ha diramato una propria circolare per fornire indicazioni operative agli Ordini provinciali. Nello specifico, FNOVI fa riferimento all’art.8 del nuovo decreto che ha spostato al 31 dicembre 2022 il termine della sospensione dall’esercizio professionale conseguente all’inadempimento dell’obbligo vaccinale. Tale articolo interviene anche sulla gestione dei guariti che si trovano nella condizione di aver acquisito una immunizzazione temporanea dalla malattia e di essere al contempo impossibilitati ad adempiere all’obbligo vaccinale, almeno per un determinato periodo. Così recita infatti l'art.8: “In caso di intervenuta guarigione l’Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell’interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”. Partendo dal dettato dell'art.8 del decreto, FNOVI chiarisce nella sua circolare che l’avvenuta guarigione, dovrà essere dimostrata dall’interessato all’Ordine territoriale di pertinenza, tramite presentazione di certificato medico, cui dovrà essere allegata anche la certificazione dello status vaccinale. Dopo l’istanza dell’interessato l’Ordine produrrà una delibera per attivare una delibera per dichiarare la cessazione temporanea della sospensione.  

Tuttavia- precisa ulteriormente la circolare - lo status di ‘guarito’ NON ferma l’iter di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale che, laddove persistesse, dovrà sempre essere accertato. In questo caso, contestualmente all’accertamento sarà dichiarata la cessazione temporanea degli effetti della sospensione così che, decorso il temine indicato nelle circolari ministeriali, non sarà più necessario attivare una nuova istruttoria, ma solo attendere i tre giorni prima che la sospensione riprenda automaticamente efficacia e venga annotata sull’Albo.           

TAG: COVID 19, CICLO VACCINALE, DECRETO LEGGE 24 MARZO 2022 N. 24, FNOVI, SOSPENSIONE

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