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28 Agosto 2026

Cani e gatti, dal 30 agosto in vigore il Regolamento Ue 2026/1818

Il Regolamento (Ue) 2026/1818 sul benessere e sulla tracciabilità di cani e gatti entra in vigore il 30 agosto 2026: standard comuni su allevamento, riproduzione, microchip e vendita online, con applicazione graduale fino al 2028 e oltre

di Redazione Vet33


Cani e gatti, dal 30 agosto in vigore il Regolamento Ue 2026/1818

Entra in vigore il 30 agosto 2026 il Regolamento (UE) 2026/1818 relativo al benessere e alla tracciabilità di cani e gatti, pubblicato il 10 agosto nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Si tratta della prima disciplina comune a tutto il territorio dell'Unione dedicata agli animali da compagnia: finora i singoli Stati membri seguivano normative proprie, quando presenti, con differenze che creavano condizioni non uniformi, finendo per favorire anche il commercio illegale. Le principali disposizioni saranno applicabili dal 31 agosto 2028, con scadenze ulteriori per alcuni obblighi specifici.

Standard comuni per allevamenti, venditori e rifugi

Il provvedimento introduce requisiti minimi in materia di alimentazione, spazi, igiene, salute e gestione della riproduzione per allevamenti, venditori e rifugi. Dovrà essere garantito un ambiente che consenta la manifestazione di comportamenti sociali specifici della specie, oltre ad acqua e mangimi di qualità e in quantità adeguate. Il regolamento vieta inoltre gli accoppiamenti tra animali strettamente imparentati, salvo specifiche autorizzazioni legate alla necessità di preservare determinate razze locali, e prevede l'esclusione dalla riproduzione degli esemplari con caratteristiche fisiche estreme capaci di provocare problemi di salute.

Limiti alla detenzione: stop a guinzagli prolungati e gabbie permanenti

Tra le disposizioni figura il divieto di lasciare un cane o un gatto legato per più di un'ora consecutiva, con alcune eccezioni circoscritte, come i trattamenti veterinari o la partecipazione a concorsi. Viene inoltre vietata la permanenza abituale degli animali all'interno di gabbie o contenitori.

Il divieto del collare a strozzo

Il regolamento vieta l'uso del collare a strozzo, sia nella versione con sia senza punte, salvo che non sia dotato di un meccanismo di sicurezza in grado di evitare danni a trachea, laringe, muscoli, esofago e nervi del collo, o che il suo utilizzo sia legato a necessità di cure mediche stabilite dal veterinario.

Basta mutilazioni per motivi estetici

Le mutilazioni effettuate esclusivamente per modificare l'aspetto dell'animale, come il taglio di orecchie, coda o corde vocali, saranno vietate. Questi interventi potranno essere eseguiti soltanto in presenza di un'indicazione medica giustificata, e dovranno essere effettuati dal medico veterinario con anestesia e analgesia.

Il ruolo del medico veterinario nella sorveglianza sanitaria

La normativa valorizza la figura del medico veterinario nelle attività di sorveglianza sanitaria e nelle visite agli allevamenti, riconoscendone il ruolo centrale nella verifica del rispetto degli standard di benessere previsti dal regolamento.

Microchip e tracciabilità: tempistiche differenziate

Tutti i cani e i gatti dovranno essere progressivamente identificati mediante microchip e registrati in banche dati nazionali interoperabili. L'obbligo scatterà dal 2030 per allevatori e venditori, dal 2036 per i proprietari privati di cani e dal 2041 per i proprietari di gatti.

Regole più stringenti su vendite e annunci online

Nuove regole riguarderanno anche gli annunci pubblicati online per la vendita o l'adozione di animali, con l'obiettivo di verificare la provenienza degli esemplari e contrastare il commercio illegale. Ogni inserzione dovrà riportare un codice ufficiale di verifica e un'avvertenza relativa al possesso responsabile dell'animale. La cessione di un animale da parte di chi alleva non potrà inoltre più essere mascherata da donazione, e sarà considerata a tutti gli effetti attività commerciale; le cucciolate casalinghe dovranno avere carattere occasionale, per contrastare la pratica di allevamenti non dichiarati mascherati da cessioni amatoriali.

Tempi di applicazione: graduali fino al 2028 e oltre

Sebbene il regolamento entri formalmente in vigore il 30 agosto 2026, l'applicazione generale delle disposizioni principali decorrerà dal 31 agosto 2028, con ulteriori scadenze differenziate negli anni successivi per specifici obblighi, in particolare quelli legati all'identificazione degli animali.

TAG: ALLEVAMENTI, BENESSERE ANIMALE, CANI, COMMERCIO ONLINE, GATTI, MICROCHIP, REGOLAMENTO (UE) 2026/1818, TRACCIABILITà

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