Normative
28 Aprile 2026Il 28 aprile 2026, il Parlamento Europeo ha approvato con 558 voti a favore il primo Regolamento su allevamento, detenzione, tracciabilità e importazione di cani e gatti. Applicabile dal 2028, con periodi di transizione fino a 15 anni, prevede microchip e registrazione obbligatori, divieto di razze con caratteristiche fisiche estreme, stop alle mutilazioni

Il 28 aprile 2026, con 558 voti a favore, 35 contrari e 52 astensioni, il Parlamento Europeo ha approvato il primo Regolamento Ue specificamente dedicato al benessere e alla tracciabilità di cani e gatti. Un testo atteso dal 2023, quando è stato proposto dalla Commissione, che per la prima volta introduce regole comuni su allevamento, detenzione, importazione e identificazione in tutti gli Stati membri, in un contesto finora molto frammentato. Il Regolamento sarà applicabile dal 2028, con periodi di transizione differenziati: quattro anni per venditori, allevatori e rifugi; dieci per i proprietari privati di cani; quindici per quelli di gatti. In Italia l’impatto diretto sarà limitato poiché l’obbligo di microchip per i cani esiste già, ma il quadro normativo europeo armonizzato cambierà le regole del gioco per gli operatori del settore e per i movimenti transfrontalieri.
Il nuovo Regolamento Ue si applica a operatori e stabilimenti – allevatori, venditori, rifugi – e, con tempi più lunghi, ai proprietari privati. I punti principali:
● Microchip e registrazione obbligatori per tutti i cani e gatti detenuti nell’Ue, compresi quelli di proprietà privata, in banche dati nazionali interoperabili. Venditori, allevatori e rifugi avranno quattro anni per adeguarsi. Per i proprietari privati che non prevedono la vendita, invece, sono previsti 10 anni di tempo per i cani e 15 per i gatti.
● Visite veterinarie obbligatorie per gli stabilimenti. Chi vende o dona un cane o un gatto deve sensibilizzare sulla proprietà responsabile. Gli operatori non possono abbandonare gli animali.
● Banche dati nazionali interoperabili e sistema di verifica delle vendite online per accertare la legittimità degli animali e dei venditori: misura pensata specificamente per contrastare il traffico di cuccioli, considerato uno dei fenomeni più gravi nel settore.
Il Regolamento introduce un pacchetto di divieti specifici:
● Razze con caratteristiche fisiche estreme: vietato allevare cani e gatti per conferire loro caratteristiche eccessive che comportino rischi per la salute (musi schiacciati, occhi sporgenti, pieghe cutanee eccessive). Questi soggetti saranno esclusi anche da esposizioni, mostre e competizioni.
● Accoppiamenti consanguinei: vietati gli accoppiamenti tra genitori e figli, tra fratelli e altri accoppiamenti consanguinei.
● Mutilazioni: vietate quando non eseguite per ragioni mediche mutilazioni come taglio della coda, rimozione delle unghie, altre amputazioni parziali o totali delle dita. In Italia questi divieti sono già in vigore; in altri Stati membri non lo erano.
● Legatura e collari: vietato legare un cane o un gatto a un oggetto salvo necessità medica; vietati i collari a strozzo o con punte senza meccanismi di sicurezza integrati; vietati i collari elettrici.
● Ibridi: vietato l’allevamento finalizzato alla produzione di ibridi di cani o gatti.
Il Regolamento colma una lacuna significativa: finora era possibile introdurre cani e gatti nell’Unione come animali non commerciali per poi rivenderli. Le nuove norme estendono la tracciabilità anche ai movimenti non commerciali.
I cani e gatti importati da Paesi extra-Ue a scopo di vendita dovranno essere dotati di microchip prima dell’ingresso e successivamente registrati in una banca dati nazionale. Per tutti i proprietari in ingresso nell’Ue con un animale, scatta l’obbligo di preregistrazione in una banca dati almeno cinque giorni lavorativi prima dell’arrivo, salvo che l’animale sia già registrato in una banca dati Ue.
Un punto sensibile riguarda l’eutanasia. Nel testo finale, rispetto alla proposta iniziale che la configurava come alternativa alle cure, è ammessa solo quando il recupero non è possibile e l’animale si trova in condizioni di grave sofferenza senza possibilità di guarigione. È tuttavia prevista una deroga per gli Stati membri: in situazioni di emergenza e in assenza di un medico veterinario disponibile in tempi rapidi, l’eutanasia può essere praticata da una persona “competente” e “qualificata”. In Italia questa deroga non si applica e l’eutanasia è riservata al medico veterinario.
Il commercio di cani e gatti nell’Ue vale 1,3 miliardi di euro l’anno. Il 44% dei cittadini europei possiede un animale domestico e il 74% ritiene che la loro tutela debba essere rafforzata. Il 60% degli acquisti avviene online.
Il Regolamento deve ancora essere ratificato formalmente dal Consiglio prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Ue. Gli Stati membri potranno mantenere o adottare norme nazionali più rigorose.
CITATI: VERONIKA VRECIONOVáVeronika Vrecionová, relatrice e presidente della commissione Agricoltura e sviluppo rurale (ECR, Cechia), ha dichiarato: “Oggi abbiamo compiuto un passo importante verso l’introduzione di un ordinamento nel commercio di cani e gatti nell’Unione europea. Il nostro messaggio è chiaro: un animale domestico è un membro della famiglia, non un oggetto o un giocattolo. Finalmente abbiamo norme più rigorose in materia di allevamento e tracciabilità che ci aiuteranno a contrastare coloro che considerano gli animali come un mezzo per ottenere un rapido profitto. Allo stesso tempo, stiamo creando condizioni di parità per gli allevatori onesti nell’Ue”.
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