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29 Luglio 2026

Micotossine nei mangimi, nuovi limiti Ue dal 2027

La Commissione Europea ha pubblicato la Raccomandazione (Ue) 2026/1801, che aggiorna i valori di riferimento per deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2/HT-2 e fumonisine nei mangimi, sostituendo le precedenti raccomandazioni. I nuovi limiti si applicheranno dal 1° luglio 2027

di Redazione Vet33


Micotossine nei mangimi, nuovi limiti Ue dal 2027

La Commissione Europea ha ufficialmente pubblicato la nuova Raccomandazione (Ue) 2026/1801, che ridefinisce le strategie di controllo e i valori di riferimento per specifiche micotossine nei prodotti destinati all’alimentazione degli animali. Il documento sostituisce integralmente le precedenti raccomandazioni 2006/576/Ce e 2013/165/Ue, e va ad allineare la legislazione comunitaria alle più recenti evidenze scientifiche fornite dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (Efsa).

Le nuove evidenze scientifiche alla base dell’aggiornamento

Negli ultimi anni, Efsa ha adottato una serie di pareri scientifici focalizzati sui rischi per la salute animale derivanti dall’esposizione a metaboliti fungini pericolosi: gli studi condotti hanno mostrato che l’impatto tossicologico di sostanze come il deossinivalenolo (DON), lo zearalenone, l’ocratossina A, le tossine T-2/HT-2 e le fumonisine è superiore a quanto stimato in passato. Il gruppo CONTAM ha individuato effetti avversi cronici, quali inappetenza e mancato aumento di peso negli animali, portando a una drastica riduzione delle soglie di tolleranza per specie sensibili come cavalli, pollame e ruminanti.

Il monitoraggio della co-occorrenza di più tossine

Il provvedimento introduce un approccio integrato e preventivo per l’intera filiera mangimistica. Gli Stati membri dovranno promuovere il monitoraggio simultaneo di tutte le principali micotossine sullo stesso campione, per valutare il grado di “occorrenza concomitante”, ovvero il rischio legato alla presenza contemporanea di più tossine, che può generare effetti tossici sinergici sul bestiame.

L’integrazione nei piani HACCP

I nuovi valori di riferimento dovranno essere applicati attivamente nei sistemi di analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP) degli operatori. Questo consentirà agli operatori di determinare i “limiti critici” che discriminano tra materie prime accettabili e inaccettabili, adottando immediate misure precauzionali in caso di superamento.

La banca dati centralizzata europea

Entro il 30 giugno di ogni anno, Stati membri e operatori dovranno trasmettere all’Efsa i dati di monitoraggio dell’anno precedente, standardizzati secondo le linee guida europee, per popolare un’unica banca dati continentale sui contaminanti chimici.

I nuovi valori di riferimento e gli obblighi informativi

L’allegato della Raccomandazione riporta, per ogni micotossina considerata, i valori aggiornati per materie prime e mangimi completi. Per i mangimi complementari, il valore di riferimento dovrà essere calcolato in proporzione al loro utilizzo nella razione giornaliera, senza superare i valori fissati per un mangime completo. Gli operatori che immettono sul mercato mangimi complementari con livelli di micotossine superiori ai valori di riferimento applicabili ai mangimi completi dovranno fornire all’acquirente informazioni scritte chiare e dettagliate sul tenore esatto di micotossine riscontrato, e all’utilizzatore finale istruzioni d’uso precise sulla quota massima di mangime complementare da inserire nella dieta giornaliera.

Le tempistiche di applicazione

Per consentire alle aziende di adeguare i propri processi produttivi e contrattuali, la Raccomandazione si applicherà a decorrere dal 1° luglio 2027, data in cui entreranno in vigore i nuovi valori di riferimento per la quasi totalità dei mangimi completi e delle materie prime. I limiti specifici relativi a granoturco, sorgo, soia e girasole, e ai relativi prodotti derivati, si applicheranno invece dal 1° ottobre 2027.

TAG: COMMISSIONE EUROPEA, EFSA, HACCP, MANGIMI, MANGIMI COMPLEMENTARI, MICOTOSSINE

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