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18 Maggio 2026

Falso in atto pubblico sulla scheda canina. La Cassazione conferma la funzione certificativa del veterinario

La Suprema Corte conferma la condanna di un medico veterinario per falso in atto pubblico sulla scheda identificativa canina: il professionista esercita un segmento di funzione pubblica amministrativa con poteri certificativi, non solo un servizio di pubblica necessità

di Redazione Vet33


Falso in atto pubblico sulla scheda canina. La Cassazione conferma la funzione certificativa del veterinario

La scheda identificativa del cane è un atto pubblico e il medico veterinario che la redige esercita una funzione pubblica certificativa. Lo ribadisce la Cassazione, confermando la condanna di un medico veterinario per falso in atto pubblico commesso in concorso con allevatori che vendevano cuccioli in nero. La sentenza chiarisce un punto controverso: il veterinario libero professionista autorizzato all’identificazione non è mero esercente di un servizio di pubblica necessità, ma titolare di un segmento di funzione amministrativa pubblica con poteri certificativi.

Il meccanismo fraudolento e le false attestazioni

Come riporta ilSole24Ore, gli allevatori coinvolti promuovevano la vendita di cuccioli online, raccogliendo anticipatamente i documenti di identità degli acquirenti. Al momento della consegna, il pagamento avveniva in contanti senza ricevuta né fattura. Le schede identificative, redatte dal veterinario imputato, contenevano una serie di false attestazioni: il microchip, inoculato in precedenza, veniva indicato come applicato dal professionista al momento dell’acquisto; l’acquirente finale veniva registrato come proprietario originario, non l’allevatore; il veterinario attestava un intervento personale nell’identificazione dell’animale e del proprietario che in realtà non aveva mai avuto luogo, non avendo avuto alcun contatto diretto con i reali acquirenti.

Il meccanismo consentiva una sistematica evasione fiscale: gli allevatori incassavano i proventi delle cessioni interamente in nero, mentre le schede precompilate con timbro e firma del veterinario, che quasi nessun acquirente aveva mai incontrato di persona, venivano consegnate contestualmente al cucciolo.

La tesi della difesa e il ragionamento della Corte

La difesa aveva sostenuto che il medico veterinario libero professionista non fosse un pubblico ufficiale, non esercitando poteri autoritativi o certificativi, ma solo un servizio di pubblica necessità. Di conseguenza, la scheda canina non sarebbe un atto pubblico ma un documento meramente ricognitivo o, al più, un’attestazione amministrativa, con la sola ASL deputata all’inserimento dei dati nell’anagrafe canina.

La Cassazione ha respinto questa impostazione. I giudici di legittimità hanno ricordato che il veterinario libero professionista autorizzato all’identificazione esercita “un segmento di pubblica funzione amministrativa connotato da poteri certificativi”. La scheda documenta fatti giuridicamente rilevanti del procedimento identificativo: la presentazione del proprietario, la registrazione delle generalità, la segnalazione dell’animale, l’applicazione del microchip e l’associazione tra animale e codice identificativo; ed è il necessario presupposto della successiva registrazione nell’anagrafe canina regionale. Si tratta quindi di un atto pubblico a tutti gli effetti, la cui falsificazione integra il reato previsto dall’art. 479 c.p.

Ogni volta che un veterinario redige una scheda identificativa canina, compie un atto con rilevanza pubblicistica diretta. La correttezza delle attestazioni – presenza fisica del proprietario, effettiva applicazione del microchip, reale identità del proprietario originario – non è una formalità burocratica ma un obbligo che, se disatteso, espone a responsabilità penale per falso in atto pubblico, indipendentemente dal fatto che l’iniziativa fraudolenta provenga da terzi.

TAG: ANAGRAFE CANINA, ATTO PUBBLICO, CANE, CORTE DI CASSAZIONE, MICROCHIP, PEDIGREE, PUBBLICO UFFICIALE, VENDITA DIRETTA

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