Normative
29 Aprile 2026Il Regolamento delegato (Ue) 2026/322, in vigore dal 12 maggio, aggiorna le norme sulle malattie animali trasmissibili di categoria A, allineandole ai pareri Efsa e all’esperienza degli ultimi anni. Novità su pulizia e disinfezione, zone di restrizione più flessibili, campionamenti basati su evidenze scientifiche, movimentazioni in situazioni eccezionali e visita veterinaria obbligatoria al ripopolamento

Le malattie animali di categoria A – afta epizootica, influenza aviaria ad alta patogenicità, Peste Suina Africana, Lumpy Skin Disease e le altre per cui è richiesta eradicazione immediata – hanno ora un quadro normativo aggiornato. Il Regolamento delegato (Ue) 2026/322, pubblicato il 22 aprile e in vigore dal 12 maggio 2026, riscrive in parti sostanziali il Regolamento 2020/687, incorporando i pareri scientifici dell’Efsa maturati negli ultimi anni e le lezioni operative dei focolai più recenti. Il principio guida è la proporzionalità al rischio: le misure devono essere più puntuali, documentate e scientificamente fondate, ma anche capaci di evitare che restrizioni prolungate in assenza di rischio producano danni economici sproporzionati agli operatori non colpiti. Tra i pilastri del cambiamento, flessibilità eccezionale sulla disinfezione finale, zone di restrizione adattabili alle dinamiche reali dei patogeni, campionamenti fondati su evidenze, visita veterinaria obbligatoria al ripopolamento.
Il nuovo regolamento chiarisce che la procedura di pulizia e disinfezione degli stabilimenti colpiti deve comprendere sia la fase preliminare sia quella finale, con eventuale controllo di insetti e roditori. Il completamento della disinfezione finale diventa il riferimento per la revoca delle misure nella zona di sorveglianza.
In situazioni eccezionali, forza maggiore o condizioni meteorologiche sfavorevoli prolungate, l’autorità competente può revocare le misure nella zona di sorveglianza prima del completamento della disinfezione finale, ma solo previa valutazione del rischio che attesti la trascurabilità del pericolo di diffusione. Una flessibilità che tutela gli stabilimenti non colpiti dalle conseguenze economiche di restrizioni prolungate.
Le visite veterinarie negli stabilimenti della zona di protezione devono ora includere campionamenti di laboratorio quando le evidenze scientifiche lo raccomandano. Le procedure di campionamento devono basarsi sui dati scientifici pertinenti alla specifica malattia di categoria A in questione, un allineamento diretto ai pareri Efsa che supera l’approccio automatico precedente.
Le autorità competenti potranno modificare i confini delle zone di restrizione senza limitazioni alle sole situazioni predefinite, ampliando la libertà d’azione soprattutto nei casi in cui la malattia è presente anche negli animali selvatici o si tratta di una patologia trasmessa da vettori. Due scenari in cui la dinamica epidemiologica non coincide con i confini amministrativi o aziendali.
Il regolamento prevede la possibilità di autorizzare movimenti da zone di restrizione quando il rischio è trascurabile. Nei casi in cui le restrizioni si prolunghino oltre i periodi minimi previsti, potranno essere autorizzati movimenti purché vi siano motivazioni documentate, valutazione del rischio favorevole, biosicurezza rafforzata e controlli veterinari con esito positivo.
Il veterinario ufficiale deve visitare lo stabilimento ripopolato almeno una volta per verificare che gli animali reintrodotti siano indenni dalla malattia. Se il periodo di monitoraggio previsto per la malattia supera i 30 giorni, la visita deve comunque avvenire entro 30 giorni dall’introduzione degli animali. Sono disciplinati anche i casi in cui il ripopolamento non avvenga, per cessazione dell’attività o per deroghe all’abbattimento.
I prodotti provenienti da stabilimenti con focolaio confermato devono essere rintracciati e trattati o trasformati per ridurre il rischio di diffusione. Aggiornate anche le condizioni per sottoprodotti di origine animale, letame, lettiera e materiali potenzialmente contaminati, con rinvio ai trattamenti idonei a inattivare gli agenti patogeni.
Il Reg. (Ue) 2026/322 è in vigore dal 12 maggio 2026 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. È previsto un periodo transitorio per i marchi da applicare alle carni fresche secondo il precedente allegato IX, utilizzabili fino al 31 dicembre 2028.
TAG: EFSA, FLESSIBILITà, FOCOLAI, MALATTIE DI CATEGORIA A, REGOLAMENTO (UE) 2020/687, REGOLAMENTO (UE) 2026/322, RESTRIZIONI, VETERINARI UFFICIALISe l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
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