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23 Aprile 2026

Movimentazioni non commerciali di pet, nuovo Regolamento Ue 2026/131. Presto le linee guida Fve per veterinari

Dal 22 aprile 2026 è in vigore il Reg. delegato (Ue) 2026/131 sulle movimentazioni non commerciali di animali da compagnia: nuove definizioni, documentazione più rigorosa per le “persone autorizzate” e norme armonizzate. La Fve annuncia la preparazione di linee guida pratiche per i veterinari europei

di Redazione Vet33


Movimentazioni non commerciali di pet, nuovo Regolamento Ue 2026/131. Presto le linee guida Fve per veterinari

Dal 22 aprile 2026 il Regolamento (Ue) 576/2013 sulle movimentazioni non commerciali degli animali da compagnia è decaduto. Al suo posto è entrato in vigore il Regolamento delegato (Ue) 2026/131, che aggiorna le regole di viaggio per cani, gatti e furetti nell’Unione Europea, allineandole alla Animal Health Law e all’esperienza maturata dagli Stati membri in tredici anni di applicazione. Per i proprietari, la sostanza non cambia nei fondamenti (microchip conforme agli standard, vaccino antirabbia registrato nel passaporto europeo, documento rilasciato da un veterinario autorizzato), ma il nuovo quadro normativo introduce definizioni più precise, requisiti più rigorosi per chi trasporta animali per conto del proprietario e norme armonizzate per categorie prima trattate in modo frammentato. La Federazione dei Veterinari Europei (Fve), che ha partecipato alla fase di elaborazione del regolamento, ha annunciato la preparazione di linee guida pratiche per i circa 330.000 professionisti in 38 Paesi dell’Unione e d’Europa.

Il nuovo quadro normativo: cosa sostituisce e cosa mantiene

Il Reg. delegato (Ue) 2026/131 è la cornice di un pacchetto normativo più ampio che si propone di conciliare il controllo delle malattie animali, l’ampliamento delle specie considerate “da compagnia” e le esigenze di mobilità dei proprietari anche in scenari epidemiologici complessi o di crisi umanitarie. L’impianto del Reg. 576/2013 si è rivelato valido ed efficace nei suoi tredici anni di applicazione: le nuove disposizioni non ne modificano i fondamenti, ma lo attualizzano alla Animal Health Law e all’esperienza degli Stati membri, tenendo conto dell’aumento del numero di animali da compagnia e della crescente libertà di stabilimento nell’Unione.

Cosa serve per viaggiare con il cane o il gatto: la checklist

Microchip elettronico conforme agli standard Ue: strumento fondamentale per la tracciabilità; il tatuaggio è ancora valido solo se applicato prima del 3 luglio 2011 e leggibile.

Vaccino antirabbia: somministrato prima del viaggio e registrato nel passaporto europeo entro i tempi previsti.

Passaporto europeo per animali da compagnia: rilasciato da un veterinario autorizzato, è un documento obbligatorio senza il quale il viaggio non è consentito.

Le novità operative introdotte

Definizione di “singolo movimento non commerciale”: la nuova definizione, apprezzata dalla Fve, chiarisce i confini del trasporto non commerciale e previene situazioni di abuso, come il caso di più proprietari che utilizzavano lo stesso mezzo privato dichiarando movimenti non commerciali separati.

Dichiarazione scritta obbligatoria per gli animali da compagnia che entrano nell’Ue da Paesi terzi, per garantire maggiore tracciabilità e responsabilità.

Requisiti più rigorosi per la “persona autorizzata”: chi trasporta un animale per conto del proprietario deve disporre di un’autorizzazione scritta firmata allegata ai documenti di identificazione; il trasferimento deve avvenire entro cinque giorni dal viaggio del proprietario.

Norme armonizzate per gli uccelli da compagnia, precedentemente disciplinati dal Reg. delegato 2021/1933, e disposizioni specifiche per cani militari, delle forze dell’ordine e da ricerca e soccorso.

Standard tecnici più rigorosi per l’identificazione tramite transponder e misure di prevenzione rafforzate per rabbia, echinococcosi e influenza aviaria.

Le eccezioni per Irlanda, Malta e Finlandia

Per i cani diretti verso i tre Stati membri indenni da Echinococcus multilocularis, ovvero Irlanda, Malta e Finlandia, è previsto un trattamento antiparassitario obbligatorio prima del viaggio. Il parassita causa l’echinococcosi alveolare, malattia grave anche per l’uomo, e questi Paesi mantengono uno status sanitario specifico che richiede misure aggiuntive.

Le linee guida in arrivo per i medici veterinari

La Fve ha partecipato attivamente alla fase di elaborazione del nuovo regolamento, formulando osservazioni durante il processo normativo. Con l’entrata in vigore del 2026/131, la Fve annuncia la preparazione e la diffusione di linee guida pratiche rivolte ai circa 330.000 veterinari europei in 38 Paesi. Un supporto operativo che si rivelerà utile soprattutto nella fase iniziale di applicazione, quando le domande dei proprietari e le verifiche ai punti di ingresso richiederanno risposte precise e uniformi.

TAG: CANI, ECHINOCOCCOSI, FURETTI, FVE, GATTI, MICROCHIP, MOVIMENTAZIONE, PASSAPORTO ELETTRONICO, RABBIA, REGOLAMENTO (UE) 2026/131, VACCINO

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