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15 Aprile 2026

Movimenti non commerciali di pet, dal 22 aprile in vigore nuovo regolamento Ue. Cani, gatti e furetti non sono “merci”

Il Regolamento delegato Ue 2026/273, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il 13 aprile e in vigore dal 22, chiarisce che i movimenti non commerciali di animali da compagnia verso l'Unione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Il termine “merci” viene sostituito con “prodotti di origine animale e prodotti composti”. Prescrizioni specifiche restano per i volatili da compagnia

di Redazione Vet33


Movimenti non commerciali di pet, dal 22 aprile in vigore nuovo regolamento Ue. Cani, gatti e furetti non sono “merci”

Un cane, un gatto o un furetto che viaggia con il proprio proprietario non è una merce. Sembra ovvio, ma la normativa europea conteneva un’ambiguità terminologica che poteva generare interpretazioni difformi ai posti di controllo frontalieri (Pcf). Con il Regolamento delegato (Ue) 2026/273, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 13 aprile 2026 e in vigore dal 22 aprile, la Commissione europea interviene con una rettifica esplicita: il termine “merci” viene sostituito con “prodotti di origine animale e prodotti composti”, rendendo inequivocabile l’esenzione dai controlli ufficiali ai Pcf per i movimenti non commerciali di animali da compagnia. 

È l’ottavo provvedimento con cui la Commissione aggiorna la normativa sui movimenti di cani, gatti e furetti nel quadro del Regolamento di sanità animale (Ue) 2016/429. Le autorità doganali degli Stati Membri sono chiamate ad aggiornare la propria formazione sul nuovo quadro normativo.

Cosa cambia con il Regolamento delegato (Ue) 2026/273

Il Regolamento delegato (Ue) 2026/273 modifica il Regolamento (Ue) 2019/2122 chiarendo che i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso l’Unione sono esenti da controlli ufficiali ai Pcf. La rettifica è di natura terminologica ma ha effetti pratici concreti: il riferimento alle “merci” – termine che poteva essere interpretato in modo estensivo, includendo anche gli animali al seguito dei passeggeri – viene sostituito con la locuzione inequivocabile “prodotti di origine animale e prodotti composti”.

Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 13 aprile 2026, entra in vigore il 22 aprile 2026 ed è l’ottavo aggiornamento normativo con cui la Commissione europea interviene sulla disciplina dei movimenti commerciali e non commerciali di cani, gatti e furetti.

Quali animali sono esenti dai controlli

Il Regolamento si applica ai pet intesi come “animali da compagnia” in senso ampio, non solo ai cani, gatti e furetti. Nel dettaglio, sono esenti dai controlli ufficiali frontalieri:
● Allegato I, parte A del Reg. (UE) 2016/429: cani, gatti e furetti.
● Allegato I, parte B del Reg. (UE) 2016/429: animali da compagnia di specie diverse dai volatili, tra cui roditori, conigli, rettili, anfibi, pesci ornamentali e invertebrati.

Per quanto riguarda i volatili da compagnia, le prescrizioni sono più stringenti. Il controllo dell’identità è sistematico presso il punto di entrata dei viaggiatori, in ragione del rischio sanitario associato all’influenza aviaria e ad altre patologie trasmissibili.

Paesi terzi: quando vale l’esenzione

L’esenzione dai controlli frontalieri si applica anche agli animali da compagnia provenienti da un Paese terzo o da un territorio riconosciuto dall’Unione, come l’Ucraina, a condizione che il proprietario presenti il passaporto dell’animale attestante la conformità alle prescrizioni Ue per i movimenti non commerciali. In assenza di documentazione conforme, sono previste misure di contenimento e sorveglianza veterinaria.

Sono inoltre esenti i pet di origine Ue che fanno rientro nell’Unione dopo che un Paese terzo ne ha negato l’ingresso. In questi casi il proprietario, all’arrivo, è tenuto a contattare le autorità competenti, doganali o di altro tipo, responsabili dei controlli al punto di entrata.

Implicazioni operative per i Servizi Veterinari

Il Regolamento assegna agli Stati Membri il compito di garantire che le autorità ufficiali siano formate e aggiornate sul nuovo quadro normativo. Per i Servizi Veterinari che operano nei punti di ingresso, il cambiamento richiede un aggiornamento dei protocolli operativi: l’esenzione dai controlli Pcf non elimina la necessità di verificare la documentazione per i pet provenienti da Paesi terzi, ma chiarisce in modo definitivo che questa verifica non avviene nell’ambito dei controlli sulle merci.

TAG: CANI, FURETTI, GATTI, PCF, POSTI FRONTALIERI, SANITà ANIMALE

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