Normative
06 Marzo 2026Il Ministero della Salute aggiorna le condizioni sanitarie per la movimentazione di bovini provenienti dalle zone francesi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa

Il Ministero della Salute ha aggiornato le condizioni sanitarie per l’introduzione in Italia di bovini provenienti dalle zone di vaccinazione contro la Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease, Lsd) presenti in Francia. Le nuove disposizioni, entrate in vigore il 23 febbraio 2026, tengono conto dell’evoluzione epidemiologica e della copertura vaccinale raggiunta nel territorio francese e resteranno valide fino a eventuale revisione dell’accordo bilaterale.
Aggiornato l’accordo sanitario tra Italia e Francia
L’aggiornamento riguarda le condizioni applicabili agli scambi di bovini provenienti dalle aree francesi sottoposte a vaccinazione contro la Lsd. La revisione dell’accordo è stata adottata sulla base della situazione epidemiologica aggiornata e dei livelli di copertura vaccinale raggiunti in Francia, nonché del parere del Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Esotiche degli Animali (Cesme).
Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo europeo previsto dal Regolamento delegato (Ue) 2023/36, che disciplina le condizioni sanitarie per la movimentazione di animali provenienti da zone soggette a vaccinazione.
Requisiti sanitari per la movimentazione dei bovini
Secondo le nuove disposizioni, i movimenti verso l’Italia di bovini vaccinati o di bovini ancora coperti dall’immunità materna provenienti dalle zone di vaccinazione francesi per Lsd possono essere autorizzati a specifiche condizioni.
Tra i requisiti previsti figurano una visita clinica favorevole prima della movimentazione e il trattamento con insetticidi e insetto-repellenti. Una delle principali novità riguarda l’eliminazione dell’obbligo di eseguire il test Real Time PCR prima della movimentazione. Serve inoltre l’indicazione nei certificati TRACES della data e dell’esito della visita clinica e del trattamento antiparassitario.
Requisiti per il trasporto degli animali
I mezzi utilizzati per il trasporto dei bovini devono rispettare le condizioni previste dal Regolamento (Ue) 2023/361, che stabilisce specifiche misure di biosicurezza per la movimentazione di animali provenienti da aree soggette a vaccinazione.
Sorveglianza sanitaria dopo l’ingresso in Italia
Una volta introdotti sul territorio nazionale, i bovini sono sottoposti a specifiche misure di controllo sanitario. In particolare, sono previsti:
● divieto di ulteriore movimentazione per almeno 30 giorni;
● periodo di osservazione sanitaria di 28 giorni;
● visite cliniche documentate effettuate dal veterinario aziendale per verificare l’assenza di sintomi riconducibili alla malattia;
● durante il periodo di osservazione, l’allevatore deve inoltre mantenere una registrazione giornaliera dello stato sanitario degli animali e segnalare tempestivamente eventuali anomalie cliniche all’autorità competente.
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