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02 Marzo 2026

Regolamento Ue 2019/6, Fnovi segnala criticità applicazione art. 106

Fnovi invia una nota al Ministero della Salute in vista dello Standing Committee del 3 marzo: al centro, le limitazioni operative nell’uso dei medicinali veterinari secondo AIC e l’impatto sulla pratica clinica

di Redazione Vet33


Regolamento Ue 2019/6, Fnovi segnala criticità applicazione art. 106

La Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani (Fnovi) ha trasmesso al Ministero della Salute una nota sulle criticità applicative dell’articolo 106 del Regolamento (Ue) 2019/6 sui medicinali veterinari, in vista della riunione del 3 marzo dello Standing Committee on Veterinary Medicinal Products, evidenziando come l’attuale interpretazione possa limitare la possibilità di trattare efficacemente le patologie animali nel rispetto delle condizioni dell’Autorizzazione all’immissione in commercio (Aic).

Art. 106 del Regolamento (Ue) 2019/6: le criticità segnalate da Fnovi

Nella comunicazione indirizzata al Ministero della Salute, Fnovi richiama le problematiche riscontrate nell’applicazione dell’art. 106 del Regolamento (Ue) 2019/6, disposizione che disciplina l’uso dei medicinali veterinari conformemente ai termini dell’Aic. Secondo la Federazione, l’interpretazione corrente della norma può in diversi casi limitare in modo significativo la possibilità di gestire efficacemente alcune patologie negli animali, quando le caratteristiche riportate nell’Aic non risultano pienamente aderenti alle esigenze cliniche riscontrate sul campo.
La segnalazione si inserisce nel contesto della prossima riunione dello Standing Committee on Veterinary Medicinal Products, sede in cui vengono esaminate questioni applicative del quadro normativo europeo sui farmaci veterinari.

Raccolta di esempi operativi e confronto a livello europeo

Attraverso il gruppo di lavoro Farmaco, Fnovi ha raccolto una serie di esempi concreti di criticità applicative, successivamente trasmessi anche alla Federation of Veterinarians of Europe (Fve). L’organizzazione europea si è fatta promotrice di un’azione di sensibilizzazione istituzionale per valorizzare l’opportunità di confronto offerta dalla riunione del Comitato permanente.
Gli stessi esempi sono stati condivisi con il Ministero della Salute al fine di evidenziare le ricadute pratiche che l’attuale applicazione dell’art. 106 può determinare sull’attività clinica veterinaria, in particolare in relazione alla possibilità di scegliere opzioni terapeutiche adeguate e conformi al quadro regolatorio.

Implicazioni per la pratica veterinaria e la tutela del benessere animale

Nella nota, Fnovi ribadisce che i medici veterinari devono poter disporre di strumenti terapeutici adeguati per mantenere o ripristinare le migliori condizioni di salute e benessere degli animali, operando secondo scienza, coscienza e professionalità e nel pieno rispetto delle norme vigenti. Le criticità segnalate riguardano quindi il bilanciamento tra la rigorosa applicazione delle disposizioni regolatorie europee sui medicinali veterinari e le necessità cliniche che emergono nella pratica quotidiana.

TAG: AIC, ARTICOLO 106, FNOVI, FVE, GRUPPO DI LAVORO FARMACO, REGOLAMENTO (UE) 2019/6, STANDING COMMITTEE ON VETERINARY MEDICINAL PRODUCTS

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