Cani
13 Novembre 2025Accolto il ricorso dell’associazione Earth contro l’ordinanza del Sindaco di Montorio: il provvedimento limita eccessivamente la libertà di circolazione e viola la normativa vigente

Il Tar del Lazio ha annullato l’ordinanza del Sindaco di Montorio che vietava l’accesso dei cani alle aree giochi per bambini e imponeva la museruola ai cani di media e grossa taglia. Secondo i giudici, il provvedimento è “eccessivamente limitativo della libertà di circolazione delle persone” e contrasta con la normativa nazionale che già regola l’igiene pubblica e la sicurezza attraverso obblighi a carico dei proprietari. Il ricorso era stato presentato dall’associazione di protezione ambientale Earth.
L’ordinanza del Sindaco di Montorio che sancisce il divieto di accesso con i cani nelle aree giochi per bambini e l’obbligo dell’utilizzo di museruola per i cani di media e grossa taglia “risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone e della libera esternazione della loro personalità”. Così la sentenza del Tar del Lazio, che accoglie il ricorso proposto dall’associazione di protezione ambientale Earth per contestare l’ordinanza emessa lo scorso settembre.
L’associazione, infatti, contestava l’illegittimità dell’ordinanza sostenendo che le esigenze di tutela della salute e dell’igiene dei cittadini ben avrebbero potuto essere salvaguardate mediante l’applicazione della normativa vigente in materia – che già imporrebbe la raccolta delle deiezioni dell’animale in capo al custode dello stesso – senza ulteriori aggiunte.
Poiché la legge “impone all’Amministrazione di esercitare il potere di cui è titolare in modo proporzionato, ossia di tenere, a tal fine, in considerazione non solo l’interesse pubblico che la stessa è istituzionalmente chiamata a perseguire, ma anche gli interessi secondari, pubblici o privati, che con tale potere entrano in conflitto”, il Tar ha concluso che il provvedimento impugnato manca del “requisito di necessarietà”.
“Il decoro, l’igiene pubblica e la sicurezza dei cittadini sono esigenze che ben possono essere tutelate dal Comune mediante lo svolgimento di attività di vigilanza circa il rispetto dei doveri comportamentali che la normativa di rango primario e secondario impone ai custodi di cani”.
Quanto poi al richiamo alla “taglia” del cane, per il Tar lo stesso “non solo è generico, perché privo di qualsivoglia riferimento oggettivo” ma si pone anche “in aperta violazione dell’ordinanza del Ministero della Salute del 3 marzo 2009, che ha espunto l’obbligo della museruola nella conduzione dei cani all’aperto”, prevedendo solamente “l’obbligo del custode di ‘portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti’”.
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