Animali da Compagnia
18 Giugno 2025Il Parlamento Europeo è pronto a decidere su microchip obbligatori, controllo veterinario e riproduzione responsabile per garantire salute e benessere ai pet

Giovedì 19 giugno, il Parlamento Europeo voterà a Strasburgo il primo regolamento unionale dedicato al benessere di cani e gatti, un passo fondamentale per migliorare la qualità della vita dei pet e rafforzare la tutela sanitaria in tutta Europa. Tra le principali novità del testo: obbligo di microchip e registrazione in tutti i Paesi dell’Unione, così come norme contro la riproduzione in consanguineità e maggiori controlli veterinari negli allevamenti e nei rifugi. Il regolamento segna un cambio di paradigma verso una visione più inclusiva e responsabile della salute animale.
Con il progetto di legge che sarà votato giovedì 19 giugno, già adottato dalla Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (Agri) il 3 giugno, viene stabilito l’obbligo di microchip e registrazione di tutti i cani e gatti detenuti da allevatori, venditori e rifugi, o messi in vendita o donati online. Inoltre, vengono regolamentate le importazioni a fini commerciali e l’arrivo di cani e gatti nell’Ue a fini non commerciali.
I deputati, inoltre, vogliono introdurre norme più severe per la riproduzione in consanguineità, al fine di ridurre la prevalenza di disturbi ereditari; vietare l’allevamento di cani o gatti che hanno tratti conformazionali eccessivi, e impedire che cani e gatti mutilati siano utilizzati in spettacoli, mostre o concorsi. E ancora, per prevenire lo sfruttamento e proteggere cani e gatti neonati, si ipotizzano periodi di riposo obbligatori tra le gravidanze di almeno otto settimane, durante il quale cuccioli e gattini non devono essere separati dalle loro madri.
Nei suoi 57 considerando, il testo che arriva all’Europarlamento assegna un ruolo attivo ai medici veterinari per quanto riguarda la sensibilizzazione in merito alla correlazione tra la salute e benessere di cani e gatti. I Veterinari dovrebbero seguire una formazione che consenta loro il riconoscimento dei casi di violenza e di maltrattamento degli animali.
Gli stabilimenti, intesi come allevamenti, siano riconosciuti dalle autorità competenti e siano soggetti a ispezioni preliminari in loco prima del loro riconoscimento. L’ispezione preliminare degli stabilimenti da parte di veterinari ufficiali o altri professionisti, nel caso in cui il compito di controllo ufficiale sia stato delegato, e il conseguente riconoscimento degli stabilimenti sono un modo efficace per garantire che questi ultimi si conformino alle prescrizioni del regolamento. Tuttavia, data la limitata disponibilità di veterinari ufficiali negli Stati membri, non risulta proporzionato richiedere ispezioni preliminari in loco e riconoscimenti per tutti gli stabilimenti; pertanto, i veterinari ufficiali dovrebbero concentrarsi sugli stabilimenti che presentano un rischio più elevato dal punto di vista del benessere degli animali.
Gli stabilimenti che detengono un numero di cani e gatti superiore a una determinata soglia dovrebbero ricevere una visita veterinaria volta a verificare il benessere degli animali da parte di un veterinario entro il primo anno di applicazione del regolamento o entro il primo anno dalla notifica di un nuovo stabilimento. Successivamente, le visite da parte di un veterinario hanno luogo quando opportuno, sulla base di un’analisi del rischio effettuata dalle autorità competenti.
Alcune prescrizioni del regolamento si applicano ai rifugi che detengono un certo numero minimo di animali, indipendentemente dal fatto che essi immettano cani o gatti sul mercato dell’Unione a titolo oneroso, gratuitamente o dietro rimborso di costi ragionevoli. Le prescrizioni applicabili riguardano in particolare il numero e le competenze degli addetti alla custodia degli animali, l’alloggiamento, l’alimentazione e l’abbeveraggio, le esigenze comportamentali e le pratiche dolorose, nonché le visite di consulenza da parte di un veterinario.
Qualora, durante le visite volte a verificare la salute e il benessere degli animali, i veterinari riscontrino circostanze che potrebbero compromettere gravemente il benessere di cani o gatti, gli stessi sono incoraggiati, se del caso, a informare le autorità competenti o a prendere in considerazione la possibilità di effettuare una visita di follow-up per valutare la situazione.
La fine della vita di cani e gatti dovrebbe preferibilmente essere assistita da un veterinario che utilizzi metodi che riducano al minimo il dolore e l’angoscia. In casi eccezionali (es. quando un cane da caccia è gravemente ferito in un luogo remoto in cui l’assistenza non è accessibile) possono essere utilizzati altri metodi, a condizione che riducano la sofferenza nella misura più ampia possibile.
La riproduzione dovrebbe cessare in cagne e gatte fattrici con l’avanzare dell’età, così come in cagne e gatte fattrici che hanno avuto due parti cesarei, dal momento che non è possibile escludere che un’ulteriore gravidanza abbia un effetto negativo sul loro benessere. Tutte le femmine utilizzate per la riproduzione dovrebbero essere monitorate regolarmente da un veterinario.
Il regolamento ammette deroghe alla caudotomia solo se effettuate da un veterinario e solo se rese necessarie da motivi medici. Tuttavia, per talune razze, ad esempio i cani da caccia, tali procedure potrebbero essere consentite per motivi profilattici, diagnostici e/o terapeutici e solo se effettuate da un veterinario. La Commissione Agri suggerisce deroghe a divieto generale di conchectomia. A titolo di deroga, gli Stati membri possono autorizzare il taglio delle orecchie di un gatto mediante resezione della punta delle orecchie o la loro dentellatura nel contesto della marcatura dei gatti randagi quando sono sterilizzati nell’ambito dei programmi di cattura-sterilizzazione.
Qualora ritenga che l’impianto di un microchip possa compromettere in modo significativo la salute del cane o del gatto, il veterinario ne può ritardare temporaneamente l’impianto fino a quando le preoccupazioni in merito alla salute dell’animale non possano essere risolte in modo adeguato. Nel caso in cui un cane o un gatto presenti reazioni avverse significative dopo l’impianto del microchip, il veterinario intraprende tutte le azioni necessarie, compresa la sua rimozione, per garantire la salute di tale animale.
La proposta della Commissione Europea ha già ottenuto un primo sì dal Consiglio Europeo. Il Parlamento di Strasburgo prosegue ora l’iter legislativo che porterà al primo regolamento dell’Unione europea rivolto a cani e gatti. La seduta plenaria di giovedì 19 giugno voterà in prima lettura gli emendamenti proposti dalla Commissione Agricoltura, dopo che il testo è già passato dalla Commissione Ambiente.
TAG: BENESSERE ANIMALE, COMMISSIONE AGRICOLTURA, PARLAMENTO EUROPEOSe l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
Oppure rimani sempre aggiornato in ambito veterinario, iscrivendoti alla nostra newsletter!
POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
06/05/2026
Ceva Animal Health nomina Ian Tarpey Executive Vice President per Innovazione e R&S di Gruppo. Il manager britannico, con 25 anni di esperienza in MSD e Intervet, entra nel comitato esecutivo per...
A cura di Redazione Vet33
06/05/2026
L’infettivologo Fabrizio Pulvirenti chiarisce i rischi legati ai roditori oltre l’Hantavirus: leptospirosi, salmonellosi e febbre da morso di ratto. Essenziali i controlli preventivi di ASL e...
A cura di Redazione Vet33
06/05/2026
Il convegno del 5 maggio al Ministero della Salute evidenzia il ruolo strategico dei medici veterinari per lo sviluppo delle aree interne. Necessari nuovi modelli organizzativi One Health per...
A cura di Redazione Vet33
06/05/2026
Il disegno di legge su carriera dirigenziale e valutazione performances prevede il trasferimento automatico delle economie dai fondi dirigenziali a quelli del personale non dirigente. Critiche sulla...
A cura di Redazione Vet33

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)
Registrazione Tribunale di Milano n° 5578/2022 del 5/05/2022