Ruminanti
07 Gennaio 2025Il nuovo Regolamento (Ue) 2024/3160 introduce misure obbligatorie di vaccinazione e prevenzione per proteggere la salute animale e facilitare il commercio di bovini e ungulati intra-Ue

La Commissione europea ha recentemente pubblicato il Regolamento (Ue) 2024/3160, che aggiorna le norme sulla movimentazione di bovini, ovini, caprini, camelidi, cervidi e altri ungulati detenuti per fronteggiare la diffusione della malattia emorragica epizootica (EHD) e rafforzare il controllo sanitario intra-Ue. Tra le nuove disposizioni, applicabili dall’8 gennaio 2025, l’obbligo di vaccinazione per gli animali provenienti da aree a rischio, trasporti protetti e flessibilità per gli Stati membri nella gestione dei rischi.
Negli ultimi anni, la diffusione della malattia ha reso sempre più necessaria una revisione delle norme esistenti, con l’obiettivo di garantire la protezione dei capi e permettere una movimentazione sicura.
Tra le modifiche alla precedente normativa, è stata introdotta la vaccinazione come misura di riduzione dei rischi: tutti gli animali destinati a movimentazione all’interno dell’Ue, provenienti da aree in un raggio di 150 km da un focolaio segnalato nei due anni precedenti, devono essere vaccinati. La vaccinazione deve rispettare le specifiche del vaccino e garantire un periodo di immunità. In particolare, i capi devono essere vaccinati almeno 60 giorni prima del movimento; deve essere utilizzato un vaccino inattivato e gli animali devono sottoposti a una prova PCR con esito negativo, eseguita almeno 14 giorni dopo l’inizio dell’immunità.
Inoltre, i Paesi di destinazione possono stabilire ulteriori misure di riduzione dei rischi in base alla situazione sanitaria locale. Le autorità competenti possono autorizzare movimenti non conformi alle prescrizioni standard, a condizione che siano rispettate misure di mitigazione definite e comunicate alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
Per il trasporto attraverso Stati di passaggio, è obbligatoria la protezione dei mezzi di trasporto contro i vettori. Gli animali non possono essere scaricati per più di un giorno, salvo che lo scarico avvenga in stabilimenti protetti o durante periodi liberi da vettori.
Infine, tutti i Paesi coinvolti – di origine, destinazione e passaggio – devono informare la Commissione europea riguardo a eventuali deroghe o misure aggiuntive autorizzate, garantendo una gestione trasparente e coordinata.
Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
Oppure rimani sempre aggiornato in ambito veterinario, iscrivendoti alla nostra newsletter!
POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
06/05/2026
Ceva Animal Health nomina Ian Tarpey Executive Vice President per Innovazione e R&S di Gruppo. Il manager britannico, con 25 anni di esperienza in MSD e Intervet, entra nel comitato esecutivo per...
A cura di Redazione Vet33
06/05/2026
L’infettivologo Fabrizio Pulvirenti chiarisce i rischi legati ai roditori oltre l’Hantavirus: leptospirosi, salmonellosi e febbre da morso di ratto. Essenziali i controlli preventivi di ASL e...
A cura di Redazione Vet33
06/05/2026
Il convegno del 5 maggio al Ministero della Salute evidenzia il ruolo strategico dei medici veterinari per lo sviluppo delle aree interne. Necessari nuovi modelli organizzativi One Health per...
A cura di Redazione Vet33
06/05/2026
Il disegno di legge su carriera dirigenziale e valutazione performances prevede il trasferimento automatico delle economie dai fondi dirigenziali a quelli del personale non dirigente. Critiche sulla...
A cura di Redazione Vet33

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)
Registrazione Tribunale di Milano n° 5578/2022 del 5/05/2022