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07 Gennaio 2025

Malattia emorragica epizootica, regole Ue per movimentazione di bovini e ungulati

Il nuovo Regolamento (Ue) 2024/3160 introduce misure obbligatorie di vaccinazione e prevenzione per proteggere la salute animale e facilitare il commercio di bovini e ungulati intra-Ue

di Redazione Vet33


Malattia emorragica epizootica, regole Ue per movimentazione di bovini e ungulati

La Commissione europea ha recentemente pubblicato il Regolamento (Ue) 2024/3160, che aggiorna le norme sulla movimentazione di bovini, ovini, caprini, camelidi, cervidi e altri ungulati detenuti per fronteggiare la diffusione della malattia emorragica epizootica (EHD) e rafforzare il controllo sanitario intra-Ue. Tra le nuove disposizioni, applicabili dall’8 gennaio 2025, l’obbligo di vaccinazione per gli animali provenienti da aree a rischio, trasporti protetti e flessibilità per gli Stati membri nella gestione dei rischi.
 

Nuove norme

Negli ultimi anni, la diffusione della malattia ha reso sempre più necessaria una revisione delle norme esistenti, con l’obiettivo di garantire la protezione dei capi e permettere una movimentazione sicura.
Tra le modifiche alla precedente normativa, è stata introdotta la vaccinazione come misura di riduzione dei rischi: tutti gli animali destinati a movimentazione all’interno dell’Ue, provenienti da aree in un raggio di 150 km da un focolaio segnalato nei due anni precedenti, devono essere vaccinati. La vaccinazione deve rispettare le specifiche del vaccino e garantire un periodo di immunità. In particolare, i capi devono essere vaccinati almeno 60 giorni prima del movimento; deve essere utilizzato un vaccino inattivato e gli animali devono sottoposti a una prova PCR con esito negativo, eseguita almeno 14 giorni dopo l’inizio dell’immunità.
Inoltre, i Paesi di destinazione possono stabilire ulteriori misure di riduzione dei rischi in base alla situazione sanitaria locale. Le autorità competenti possono autorizzare movimenti non conformi alle prescrizioni standard, a condizione che siano rispettate misure di mitigazione definite e comunicate alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
Per il trasporto attraverso Stati di passaggio, è obbligatoria la protezione dei mezzi di trasporto contro i vettori. Gli animali non possono essere scaricati per più di un giorno, salvo che lo scarico avvenga in stabilimenti protetti o durante periodi liberi da vettori.
Infine, tutti i Paesi coinvolti – di origine, destinazione e passaggio – devono informare la Commissione europea riguardo a eventuali deroghe o misure aggiuntive autorizzate, garantendo una gestione trasparente e coordinata.

TAG: BOVINI, COMMISSIONE EUROPEA, MALATTIA EMORRAGICA EPIZOOTICA, MOVIMENTAZIONE, UNGULATI, VIRUS EHD

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