suini
02 Settembre 2024Il Commissario Straordinario alla Peste suina africana ha emanato l’Ordinanza n.3/2024, introducendo stringenti misure di biosicurezza per contrastare i focolai negli allevamenti suini di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna
Il 29 agosto, il Ministero della salute ha trasmesso l’Ordinanza n.3/2024, recante “Peste suina africana: misure urgenti per la gestione dei focolai negli allevamenti nelle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna” a firma del dottor Giovanni Filippini, Commissario Straordinario per la Psa. Il provvedimento, valido fino al 30 settembre, intensifica i divieti (art. 1) di movimentazione degli animali e richiede rigorose verifiche (art. 2), a opera del servizio veterinario territorialmente competente, delle condizioni di biosicurezza, con la possibilità di svuotamento degli stabilimenti in caso di gravi carenze.
L’articolo 1 – Divieti – prevede che nelle “zone di restrizione parte I, parte II e parte III delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna è vietata ogni movimentazione dei suini in entrata o in uscita in /da l’allevamento ad eccezione delle movimentazioni verso il macello” che dovranno avvenire alle condizioni della precedente nota.
Per quanto riguarda gli allevamenti, “è vietato l’accesso di qualsiasi automezzo ad eccezione di quelli destinati a trasportare i mangimi, carcasse e liquami e di quelli destinati al trasporto in deroga degli animali verso il macello”. Inoltre, l’ordinanza dispone il divieto di “ingresso di qualsiasi persona ivi compresi i veterinari liberi professionisti, i tecnici di filiera, i mangimisti nonché di qualsiasi altra persona non direttamente connessa con la gestione quotidiana degli animali”, così come “sono sospesi i controlli da parte del servizio veterinario territorialmente competente ad esclusione di quelli connessi con la gestione della emergenza Psa e di quelli tesi a garantire il rispetto delle esigenze di benessere animale”. Il divieto di accesso è esteso anche a “cani e qualsiasi altra specie animale sia essa da compagnia o da reddito”.
È “vietata qualsiasi manutenzione o lavoro ordinario non strettamente connessi ad interventi a garanzia del benessere animale che andranno preventivamente autorizzati dal servizio veterinario territorialmente competente”. Sono permessi solo, sempre previa autorizzazione, “limitati interventi di miglioramento della biosicurezza” purché siano condotti “nel rispetto delle condizioni di biosicurezza”.
Nei casi consentiti, “qualsiasi persona che accede all’allevamento deve indossare tute e calzari monouso all’ingresso dell’allevamento stesso e garantire di non aver visitato altri allevamenti suini nelle 48 h precedenti l’ingresso e di non essere stati in boschi o altri luoghi in cui sia stata segnalata la presenza di cinghiali. Tale impegno deve essere assicurato anche per le 48 h successive all’uscita dall’allevamento”. L’utilizzo di dispositivi monouso è obbligatorio anche per gli operatori del trasporto animali.
Infine, “sono vietate mostre, mercati, fiere, esposizioni e ogni altra manifestazione o aggregazione in presenza di carattere agricolo/zootecnico che coinvolga il settore suinicolo”.
L’articolo 2 – Verifica condizioni di biosicurezza – dispone che “i servizi veterinari territorialmente competenti effettuano la verifica delle condizioni di biosicurezza strutturali e funzionali e aggiornano le check list di biosicurezza degli allevamenti secondo una programmazione dei controlli basata sull’analisi del rischio (ClassyFarm)”. Per gli allevamenti all’interno delle aree in oggetto, in particolare, “dovrà essere verificato il pieno rispetto dei requisiti di biosicurezza rafforzata al più tardi entro un mese” dall’entrata in vigore dell’ordinanza, ovvero “verificare se l’applicazione di tali requisiti nella specifica realtà aziendale consente di mantenere una netta separazione fisica e funzionale fra la zona pulita e quella sporca dell’allevamento”.
Qualora “sia accertato uno stato di carenza strutturale o gestionale dei requisiti di biosicurezza non sanabile entro un periodo massimo di 15 giorni il servizio veterinario territorialmente competente dispone lo svuotamento degli stabilimenti secondo un programma di macellazione o in alternativa di abbattimento che non deve prolungarsi oltre i 21 giorni dalla disposizione”.
Se, invece, “sia stato individuato un qualsiasi contatto diretto o indiretto con un focolaio confermato, qualora la situazione epidemiologica lo richieda, il servizio veterinario territorialmente competente può disporre l’abbattimento preventivo degli animali presenti”.
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