Normative
05 Aprile 2024 La Commissione europea ha stabilito quali tipi di confezionamento primario è possibile considerare di piccole dimensioni, limitando le informazioni essenziali che devono essere presentate sull’etichetta

Il nuovo regolamento di esecuzione (UE) 2024/878 sui medicinali veterinari, applicabile agli Stati Membri dall’11 maggio, stabilisce i casi in cui l’unità di confezionamento primario può essere considerata di piccole dimensioni.
Il regolamento
L’art.12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6 stabilisce le informazioni che devono figurare sull’etichettatura delle unità di confezionamento primario di piccole dimensioni dei medicinali veterinari. Tali informazioni sono limitate al fine di garantire che tutte le informazioni essenziali (denominazione del medicinale, sostanze attive, lotto e scadenza) possano essere presentate sull’etichetta in modo leggibile.
In particolare, i seguenti tipi di confezionamento primario sono considerati unità di confezionamento primario di piccole dimensioni:
● blister o strip;
● fiale e contenitori monodose di piccole dimensioni diversi dalle fiale;
● contenitori o qualsiasi altra forma di confezionamento a contatto diretto con il medicinale veterinario e con un volume nominale pari o inferiore a 50 ml.
Sul limite dei 50 ml è prevista una deroga. Gli Stati membri o la Commissione possono considerare di piccole dimensioni anche le unità di confezionamento primario multilingui il cui volume nominale non supera i 100 ml, purché ricorrano alcune condizioni:
● l’unità di confezionamento primario è troppo piccola o ha una forma o una configurazione tale da rendere impossibile riportarvi in modo leggibile le informazioni complete;
● il medicinale veterinario è classificato come soggetto a prescrizione veterinaria.
Validità
Per i garantire la continua disponibilità dei medicinali veterinari, la Commissione prevede un periodo transitorio. I medicinali veterinari autorizzati prima dell’11 maggio 2024, o che sono oggetto di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio in corso a tale data, potranno restare sul mercato fino all’11 aprile 2031 anche se le informazioni non sono conformi al nuovo regolamento.
Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
Oppure rimani sempre aggiornato in ambito veterinario, iscrivendoti alla nostra newsletter!
POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
16/03/2026
Pubblicato il report del Ministero della Salute sul Piano nazionale di controllo Ogm negli alimenti. Nessun campione non conforme e presenza autorizzati limitata e a concentrazioni molto basse
A cura di Redazione Vet33
16/03/2026
La conferma dagli esami dell’Istituto zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche. Attivate le misure di contenimento e rafforzata la sorveglianza nell’area circostante
A cura di Redazione Vet33
16/03/2026
Medici, medici veterinari ed esperti ambientali si confronteranno sulle infezioni trasmesse da zecche e flebotomi. Al centro dell’incontro epidemiologia, sorveglianza e strategie di prevenzione
A cura di Redazione Vet33
16/03/2026
Minacce e aggressioni verbali contro due dirigenti veterinari impegnati nella visita ante-mortem. Il sindacato FVM: “Episodi sempre più frequenti, servono tutele efficaci per chi garantisce...
A cura di Redazione Vet33

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)
Registrazione Tribunale di Milano n° 5578/2022 del 5/05/2022