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17 Luglio 2023 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio la nuova ordinanza del Ministero della Salute relativa alla peste suina africana resterà in vigore fino al 31 dicembre 2023 e non si applica alla Sardegna.
Intensificazione dei controlli, trasmissione bimestrale dei dati, istituzione dei Gruppi operativi territoriali (GOT), iscrizione e gestione dei bioregolatori, eventuali responsabilità civili e penali: la nuova ordinanza sulla peste suina africana, pubblicata sulla G.U. del 14 luglio, rafforza ulteriormente le misure di sorveglianza.
E’ applicabile dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (15 luglio) e fino al 31 dicembre 2023 con la sola esclusione della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 2, comma 10 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29.
Controlli e dati
L’ordinanza, all’articolo 1, prevede che i controlli vengano intensificati al fine di verificare che la regolarità del commercio di carni e di prodotti a base carne provenienti da suidi selvatici. Ciò presuppone anche controlli congiunti con i carabinieri NAS, presso i mercati locali, le fiere, gli agriturismi e la ristorazione pubblica ma anche negli stabilimenti di lavorazione e trasformazione di prodotti a base di carne suine. Una stretta è prevista anche sui controlli doganali.
Perché l’implementazione dei controlli regionali sia efficiente le autorità sono tenute a trasmettere ogni due mesi al Commissario straordinario i dati relativi ad attività venatoria, controlli e abbattimenti.
GOT e servizi veterinari
Al fine di coordinare i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, vengono istituiti i Gruppi operativi territoriali (GOT), coordinati dal commissario straordinario alla peste suina africana e formati da personale tecnico afferente alle Autorità competenti locali e alle direzioni regionali della sanità animale, dell'agricoltura e dell'ambiente.
I bioregolatori su Vetinfo
I soggetti abilitati al prelievo venatorio e le figure autorizzate nel quadro del piano di eradicazione, assumono la funzione di bioregolatori e possono iscriversi nell'apposito Elenco nazionale dei bioregolatori attivato nel Portale dei sistemi informativi veterinari - Vetinfo. Dall’elenco potranno attingere le Autorità competenti locali (ACL) per attività di contenimento della specie cinghiale sull'intero territorio nazionale. In caso di ostruzionismo o manomissione delle operazioni volte al contenimento della PSA, oltre alle responsabilità civili, rimangono applicabili le previsioni di cui agli articoli 340 (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità) e 500 (Diffusione di una malattia delle piante e degli animali) del codice penale.
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