One Health
30 Giugno 2023 Identificata come Atto camera 468, è in discussione in Commissione la Proposta di legge Dori che mira a prevenire la correlazione, nota anche come link, tra abusi sugli animali e violenza contro le persone.
Il termine link sembra innocuo (oltre che strausato da ogni internauta) eppure in un caso non lo è affatto, anzi.
Per l’esattezza quando ci racconta di un legame, di una connessione perversa tra soprusi, violenza e maltrattamenti sugli animali e condotte violente e crudeli sugli esseri umani. Una correlazione nota alla scienza da tempo immemore, ma ufficialmente divenuta oggetto di studio della psichiatria solo nel 1963, grazie allo psichiatra J. M. MacDonald (“The Threat to Kill”, American Journal of Psychiatry).
A livello internazionale c’è da tempo piena consapevolezza della minaccia sociale insita nel link: dall’FBI a Scotland Yard, dall’Associazione psichiatrica americana, che nel 1987 ha annoverato nel DSM (manuale diagnostico e statistico) il maltrattamento di animali fra i sintomi del disturbo della condotta, all’Organizzazione mondiale della sanità, che nel 1996 ha inserito il maltrattamento di animali fra i sintomi del disturbo della condotta nell’ICD-10.
In Italia, invece, una presa di coscienza normativa arriva ora, con la proposta 468 di Dori Devis "Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di prevenzione dei processi di correlazione tra gli abusi sugli animali e la violenza contro le persone", e abbinata alla C. 30 e alla C. 842. Il testo infatti riconosce che la violenza su animali è un chiaro indicatore di pericolosità sociale. Inoltre, la proposta di legge si focalizza sulla prevenzione del fenomeno tramite un monitoraggio dei minori che gli studi scientifici e le statistiche vedono molto spesso coinvolti (come protagonisti o come spettatori).
E ciò è chiaramente segno di un disagio o, peggio, di un trauma, non più embrionale, ma tendenzialmente ingravescente.
La proposta di legge
Si compone di nove articoli.
L’articolo 1 introduce modifiche agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544- quinquies del codice penale, prevedendo un aumento di pena, da un terzo alla metà, se il fatto è commesso in presenza di persona minore di anni diciotto.
L’articolo 2 aggiunge una circostanza aggravante comune nel novero di quelle di cui all’articolo 61 del codice penale per i reati commessi contro gli animali.
L’articolo 3 integra le previsioni dell’articolo 133 del codice penale in merito ai criteri di valutazione di cui si avvale il giudice per effettuare la determinazione della pena. L’obiettivo è quello di porre un focus specifico anche sui reati sugli animali, in modo da realizzare un’efficace presa d’atto rispetto alla pericolosità sociale che tali atti violenti rivelano.
L’articolo 4 interviene sull’istituto della sospensione condizionale della pena: in caso di condanna per i delitti previsti dagli agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544- quinquies, la sospensione condizionale della pena «è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati », nei limiti e con le modalità stabiliti dal giudice.
L’articolo 5 interviene sull’articolo 13- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori, prevedendo l’adozione delle misure di reinserimento, riabilitative e di sostegno previste da tale norma anche con riferimento ai reati di cui agli articoli 544- bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale.
L’articolo 6 risponde all’esigenza di consentire e regolamentare lo svolgimento di attività educative e riabilitative presso associazioni di volontariato. Al verificarsi delle fattispecie di cui agli articoli 544-bis, 544- ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale, si prevede che i percorsi di recupero escludano la possibilità di contatto diretto tra il soggetto condannato e gli animali fino al termine del percorso di recupero, salvo che si tratti di percorsi di terapia assistita con animali sotto la guida e il controllo di professionisti di zooantropologia assistenziale.
L’articolo 7 prevedendo l’estensione dell’ambito applicativo delle misure di prevenzione personali applicate dall’autorità giudiziaria anche ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544- quinquies del codice penale.
L’articolo 8 modifica l’articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti amministrativi del tribunale per i minorenni. La nuova formulazione rende le misure amministrative concretamente applicabili nei confronti di minori di quattordici anni che dimostrano manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere e che tengono condotte aggressive non solo nei confronti di persone, ma anche di animali.
L’articolo 9 prevede l’attivazione, a cura dei Ministeri dell’interno, della difesa, della giustizia e dell’istruzione, di specifici per- corsi di formazione, destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, agli organi giudiziari e al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, su specifici temi relativi alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale.
Secondo Francesca Sorcinelli, di Link Italia, la 468 può considerarsi una risposta ambientale di alto livello, in quanto focalizza il problema senza sminuirlo o banalizzarlo, ma individuando le fragilità dei minori. Una fragilità di cui purtroppo la criminalità organizzata approfitta con cognizione di causa, in quanto ha compreso prima delle istituzioni il fenomeno del link, sfruttandolo troppo spesso a proprio favore.
Apprezzamento per la 486 arriva anche da Orlando Paciello, patologo forense veterinario. Secondo Paciello quello dei veterinari è un avamposto importante, il cui compito va ben oltre la cura dell’animale.
La perizia dei medici veterinari, infatti, dovrebbe manifestarsi anche nell’intrepretare la veridicità dell’anamnesi dei pazienti, per capire se ci sia sotto qualcosa di non detto. Un contributo importante, dunque, che partendo dalla cura dell’animale possa portare anche interventi al servizio della società civile. In un inedito, quanto fruttuoso approccio one health che, al di là del contrasto alla resistenza antimicrobica e al monitoraggio della sicurezza alimentare, abbia a cuore anche la prevenzione di violenze e maltrattamenti su tutti gli esseri viventi.
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