Alert sanitari
01 Dicembre 2025La proroga arriva dopo l’allarme Efsa: oltre 1.400 rilevazioni di HPAI A(H5) negli uccelli selvatici in Europa. Il Ministero richiama gli operatori a massima biosicurezza e segnalazione tempestiva di ogni anomalia

Il Ministero della Salute ha annunciato la proroga della Zona di Ulteriore Restrizione (Zur) per l’influenza aviaria ad alta patogenicità fino alla fine di gennaio 2026, alla luce dell’attuale andamento epidemiologico. Secondo l’ultimo documento Efsa, tra il 6 settembre e il 14 novembre 2025 sono state registrate 1.443 rilevazioni del virus HPAI A(H5) negli uccelli selvatici in 26 Paesi europei, un livello di circolazione eccezionalmente elevato rispetto agli anni precedenti. La nota ministeriale richiama gli operatori a mantenere misure di biosicurezza rigorose, segnalare tempestivamente qualsiasi sospetto clinico e rimuovere le carcasse di uccelli selvatici per limitare ulteriori rischi di diffusione.
Il Ministero della Salute con una nota a firma del Direttore generale Giovanni Filippini informa che, considerato l’andamento della situazione epidemiologica, è stato deciso di mantenere la Zur prevista il 16 ottobre 2025 fino alla fine del mese di gennaio 2026.
Nella nota ricorda che, pochi giorni fa, l’Efsa ha evidenziato il numero di segnalazioni di casi di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) A(H5) negli uccelli selvatici, tra il 6 settembre e il 14 novembre 2025: 1.443 rilevazioni in 26 Paesi europei.
Considerata l’eccezionale alta circolazione del virus HPAI nella popolazione di uccelli selvatici rispetto agli anni precedenti, e la conseguente elevata contaminazione ambientale, il Ministero richiama alla necessità di far applicare agli operatori rigorose e continue misure di biosicurezza nonché a sollecitare la comunicazione di qualsiasi situazione sospetta connessa a lievi cali di consumo di mangime, lievi rialzi di mortalità o diminuzione dell’ovodeposizione.
Il Ministero segnala, inoltre, la ricomparsa della malattia in allevamenti che erano già stati focolai negli anni precedenti, segno che i rischi continuano a permanere per le aziende poste in zone ad alto rischio di introduzione, ed evidenzia che eventuali non conformità rilevate devono necessariamente portare a una valutazione circa l’erogazione dell’indennizzo previsto dalla legge n.218. Infine, richiede la rimozione per quanto possibile delle carcasse di uccelli selvatici per ridurre il rischio di infezione di altri uccelli selvatici, domestici nonché dei mammiferi.
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