Alimentazione
30 Ottobre 2025La Commissione Europea modifica il Regolamento (Ce) 853/2004 fissando nuovi regimi termici per il tonno destinato al consumo umano, dopo l’aumento di casi di istamina oltre soglia e segnalazioni Rasff

Livelli elevati di istamina nei prodotti ittici e pratiche commerciali illegali legate al tonno congelato spingono la Commissione Europea a intervenire con nuove regole. Con il Regolamento delegato (Ue) 2025/1449, Bruxelles aggiorna l’Allegato III del Regolamento (Ce) n. 853/2004, fissando temperature di congelamento differenziate per il tonno destinato alla produzione di conserve (-9°C) e per quello destinato al consumo diretto (-18 °C), al fine di tutelare la salute dei consumatori e garantire la tracciabilità del prodotto.
Il nuovo regolamento introduce una distinzione tra due regimi termici:
● -18 °C per il tonno destinato ai prodotti della pesca preparati per il consumo umano;
● -9 °C per il tonno destinato esclusivamente alla trasformazione in conserve.
La decisione nasce dal miglioramento delle tecnologie di refrigerazione a bordo delle navi, che oggi consentono di raggiungere facilmente i -18 °C, un parametro che in passato era difficilmente garantito, come rilevato dai controlli ufficiali degli Stati membri.
L’obiettivo della Commissione è contrastare l’immissione illegale sul mercato dell’Ue di tonno congelato a -9 °C, un prodotto idoneo solo alla trasformazione industriale e non al consumo diretto.
Questa pratica, ha spiegato Bruxelles, può esporre i consumatori a rischi sanitari legati all’accumulo di istamina, una sostanza che, se presente in quantità elevate, può causare la sindrome sgombroide con sintomi gastrointestinali e allergici.
Anche il sistema di allerta rapido europeo per alimenti e mangimi (Rasff) ha segnalato un aumento delle notifiche di prodotti contaminati da istamina oltre i limiti consentiti, in particolare nei filetti di tonno decongelati e confezionati sottovuoto.
Oltre al rispetto delle nuove temperature, gli operatori del settore alimentare dovranno garantire il monitoraggio costante dei regimi termici e mettere i dati a disposizione delle autorità competenti.
La misura entrerà pienamente in vigore dal 27 gennaio 2026, concedendo un periodo di transizione per l’adeguamento delle navi frigorifero e delle strutture di lavorazione.
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