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23 Ottobre 2023

Malattia emorragica epizootica dei bovini, casi in Francia. Le indicazioni per le importazioni

Dopo i casi di malattia emorragica epizootica in allevamenti francesi, sono state introdotte precauzioni per la movimentazione dei capi a rischio. La situazione nel dettaglio

di Redazione Vet33


Malattia emorragica epizootica dei bovini, casi in Francia. Le indicazioni per le importazioni

Alcuni giorni dopo la scoperta della malattia emorragica epizootica in tre allevamenti bovini d’oltralpe, il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare francese ha emanato un Decreto per stabilire misure di sorveglianza, prevenzione e controllo della malattia. L’obiettivo: prevenire la diffusione della malattia e garantire la sorveglianza sanitaria delle zone colpite. Anche l’Italia si è mossa nella stessa direzione.


Che cos’è la malattia emorragica epizootica
La malattia emorragica epizootica (Ehd) è una malattia virale che colpisce sia i ruminanti selvatici, in particolare i cervi, che i ruminanti domestici. Il virus viene trasmesso dalla puntura del genere Culicoides e, sebbene non sia trasmissibile all’uomo, rappresenta una grave minaccia per il bestiame poiché non esiste ancora un vaccino.
I segni clinici della malattia sono simili a quelli della febbre catarrale degli ovini e includono febbre, perdita di peso, lesioni orali e difficoltà respiratorie, anche se la mortalità è generalmente molto bassa.


Diffusione
La malattia emorragica epizootica è stata individuata per la prima volta nel 1955, durante un’epidemia che ha colpito gravemente una specie di cervi del Nord America. Negli anni seguenti si è registrata un’ampia diffusione anche tra altri ruminanti, ovini e bovini, con pesanti ricadute sul fronte economico. In Europa, è stata rilevata per la prima volta a fine 2022, in diverse mandrie di bovini in Sicilia e Sardegna, in Spagna e in Portogallo.
Gli ultimi casi registrati dalle autorità spagnole alla fine di agosto sono stati localizzati a meno di 100 chilometri dal confine francese. Negli ultimi giorni invece ci sono stati alcuni episodi in Francia, in bovini di tre diverse aziende agricole situate nei Pirenei Atlantici e negli Alti Pirenei.


Normative
La Ehd è regolamentata a livello europeo e soggetta a denuncia. I Paesi colpiti hanno l’obbligo di stabilire misure di sorveglianza per monitorarne l’evoluzione. La normativa europea non impone restrizioni agli spostamenti sul territorio nazionale ma vieta l’invio, a fini riproduttivi, in altri Stati membri dell’Unione europea di qualsiasi ruminante proveniente da allevamenti situati in un raggio di 150 chilometri da ciascun focolaio. Resta però possibile la spedizione diretta per la macellazione in un altro Stato membro.


La situazione attuale
In seguito all’identificazione dei tre focolai, il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare francese ha attivato da lunedì 25 settembre un sistema di ulteriori misure di sorveglianza, prevenzione e controllo della malattia nei bovini, ovini, caprini o cervi in ​​caso di sospetto o conferma di infezione.
Il Decreto emanato dal Ministero istituisce una zona regolamentata in tutti i comuni all’interno di un perimetro di 150 chilometri attorno agli animali infetti dal virus. I soggetti interessati che provengono da allevamenti all’interno della zona segnalata non possono muoversi; è stato inoltre stabilito un elenco di esenzioni per movimenti specifici di animali (come il ritorno dal pascolo estivo, l’invio di animali al macello o l’esportazione sotto determinate condizioni).
L’evoluzione della situazione epidemiologica in Francia e Spagna ha spinto la Commissione Europea a valutare la modifica del Regolamento delegato (Ue) 2020/688, per introdurre misure di attenuazione del rischio, sostanzialmente analoghe a quelle adottate per la Blue tongue, che devono essere garantite dallo Stato Membro di origine, al fine di consentire i movimenti di bestiame con un certo margine di sicurezza. In particolare, queste modifiche prevedono il ricorso a zone stagionalmente libere da vettori e a stabilimenti protetti da vettori unitamente all’esecuzione di test sierologi o Pcr in base al periodo di permanenza nei Tsl o negli stabilimenti a prova di vettore.
Ciò implica quindi l’adozione di un sistema di sorveglianza entomologica ben definito, analogamente ai requisiti da applicare per gli stabilimenti a prova di vettore, oltre alla puntuale esecuzione dei test diagnostici nei modi e nei tempi previsti. Per quanto riguarda la movimentazioni da macello, così come per la Blue tongue, deve essere garantita la macellazione degli animali entro 24 ore dall’arrivo.
Poiché la modifica del Regolamento entrerà in vigore solo nei prossimi mesi, considerate le criticità che possono scaturire dalla notifica di focolaio relativa alla movimentazioni di capi sensibili tra Stati Membri, in un incontro tra Cvo e Commissione Europea è stata discussa la possibilità di anticipare l’applicazione delle nuove misure di riduzione del rischio e di individuare ulteriori condizioni sanitarie per garantire il mantenimento dei canali commerciali, nel rispetto dei margini previsti dalle norme, nonché nella salvaguardia del comparto zootecnico dal punto di vista sanitario.
L’Italia, tenuto conto del parere espresso dal Centro di Referenza Nazionale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Molise, ha deciso – in via temporanea e in attesa del nuovo Regolamento – che i capi sensibili provenienti dalla Francia, dalle zone di restrizione per Ehdv, possono essere introdotti solo previo trattamento con insetto repellente di almeno 14 giorni seguito da un test Pcr per Ehdv negativo effettuato su ciascun animale da movimentare.

TAG: BLUETONGUE, BOVINI, FRANCIA, IZS DELL’ABRUZZO E DEL MOLISE, MALATTIA EMORRAGICA EPIZOOTICA, VIRUS EHD

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