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30 Marzo 2023

Medicinali veterinari, come e quando autorizzare la sostituzione

Può capitare di essere contatti dal farmacista per autorizzare la sostituzione di medicinali veterinari prescritti tramite REV. Cosa dice la normativa.


Medicinali veterinari, come e quando autorizzare la sostituzione

Non sempre va tutto liscio. A volte  può capitare che i farmaci veterinari prescritti debbano essere sostituiti dal farmacista. In questo caso è necessario che il medico veterinario autorizzi la variazione. Il tema non è nuovo, in materia possiamo infatti far riferimento alla nota ministeriale 0008707-10/04/2020-DGSAF-MDS-P che a sua volta aggiorna la precedente del 2019 e che si richiama all’art.78 del D.lgs 193/06, come ricorda una recente comunicazione della Fofi. La sostituzione da parte del farmacista, dice la normativa, può avvenire in due casi specifici:

  • se il farmaco generico è più conveniente;
  • se il farmaco prescritto è irreperibile e sussista l'urgenza di inizio della terapia (a patto, ovviamente, che il medicinale veterinario sia analogo a quello prescritto composizione quali-quantitativa del principio attivo e degli eccipienti e per la specie di destinazione).

Nel secondo caso il farmacista, utilizzando il contato telefonico inserito nella Rev, dovrà contattare il veterinario per ottenere il via libera. L'assenso del veterinario deve essere regolarizzato, mediante una comunicazione da sottoscrivere e consegnare al farmacista. Tuttavia, attualmente, in assenza di un apposito registro dei farmaci generici il farmacista dovrà chiedere l’autorizzazione anche nel primo caso.

Entro quanto tempo va dato l’assenso?

Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di dispensazione del medicinale, ma in considerazione della modalità informatizzata adottata, è auspicabile la sua regolarizzazione nel minor tempo possibile.

Se il veterinario non risponde, cosa succede?

Vale il principio del silenzio -assenso.

Se la sostituzione non viene accettata ma viene ugualmente notificata, cosa si deve fare?

In questo caso dovrà essere rifiutata nel più breve tempo possibile e sarà oggetto di controllo.

Casistica esemplificativa

Per venire incontro alle esigenze di medici e farmacisti, la nota del DGSAF propone alcuni casi in cui non occorre l’assenso telefonico del medico veterinario:  

A. Prescrizione di soluzioni perfusionali, quali soluzioni fisiologiche, acqua p.p.i., glucosio 5%, glucosio 10%, glucosio 33%, glucosio 50%, fruttosio 20%, ringer lattato, ringer acetato, sodio bicarbonato 8,4%, soluzione elettrolitica reidratante III, ecc.: è possibile effettuare la sostituzione con una stessa soluzione di altra ditta titolare, purché abbia la medesima composizione quali-quantitativa.

B. Medicinali veterinari da importazione parallela, cioè autorizzati anche in Italia, ma acquistati in un altro Stato membro, ri-etichettati e venduti sul mercato italiano: la sostituzione è considerata lecita, purché l'acquirente sia informato sull’eventuale differenza di prezzo.

C. Prescrizione di un medicinale umano in deroga ai sensi degli artt. 10 e11 del decreto: la sostituzione è considerata lecita con il corrispondente medicinale generico secondo le stesse modalità previste dalla normativa relativa ai medicinali per uso umano.

D. Indisponibilità sul mercato della confezione di medicinale prescritta: l’art. 78 non si applica alla sostituzione di un medicinale ad uso veterinario che abbia la stessa forma farmaceutica e dosaggio, qualora la confezione prescritta non risulti disponibile sul mercato. Il farmacista, dopo aver accertato la reale indisponibilità sul mercato della confezione prescritta, può consegnare la confezione con il numero di unità posologiche più vicino a quello prescritto, informando di questo l’acquirente. La richiesta di sostituzione di un medicinale veterinario, disponibile sul mercato, con uno con la stessa forma farmaceutica ma diverso dosaggio, esclusivamente per questioni di maggiore economicità non è considerata lecita trattandosi di uno scambio che comporta una modifica posologica di competenza veterinaria e non sarà pertanto sufficiente il semplice assenso di cui all’art 78, comma 2.          

Sul tema leggi anche l’articolo di Farmacista33

TAG: FARMACI GENERICI, MEDICINALI, REV

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