Professione
10 Febbraio 2023 La Corte costituzionale si è espressa sull’obbligo vaccinale per i sanitari, giudicandolo né irragionevole né sproporzionato quando il fine ultimo è quello di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione alla luce della situazione epidemiologica e delle evidenze scientifiche.

La Consulta si è espressa: “l’obbligo vaccinale per il personale sanitario non costituisce una misura irragionevole né sproporzionata se l’obiettivo è quello di prevenire la diffusione del virus e di salvaguardare la funzionalità del sistema sanitario”. Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n.14 del 2023 (redattore Filippo Patroni Griffi). In altri termini, la Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, concernente l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-Cov-2 per il personale sanitario. Quanto, poi, alla censura di contraddittorietà di una disciplina che impone il consenso a fronte di un obbligo vaccinale, la Corte ha rilevato che “l’obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge”.
Perfettamente allineata a questa anche sentenza n.15 del 2023 (redattore Stefano Petitti) in cui la Corte ha stabilito che “la previsione, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 anziché di quello di sottoporsi ai relativi test diagnostici (c.d. tampone), non ha costituito una soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili”.
Tenore non dissimile, infine, anche per la sentenza n°16 (innescata dal ricorso di una psicologa a sospesa dall’esercizio della professione per inosservanza dell’obbligo vaccinale) che dichiara “inammissibile la questione di legittimità costituzionale sulla sospensione dell’esercizio della professione sanitaria anche se le mansioni non comportano contatti personali”.
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