Professione
29 Novembre 2022 Il rischio di sanzioni fino a 36 mila euro è una vera e propria spada di Damocle per i veterinari che non provvedessero in tempo a nominare un Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose. La Federazione chiede un intervento del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
36 mila euro: a tanto potrebbe ammontare la sanzione comminata ai veterinari che entro il 31-12-2022 non abbiano ottemperato all’Accordo Europeo relativo ai trasporti di merci/rifiuti pericolosi su strada (ADR 2019 Capitolo 1.8.3.1*). Il testo normativo, infatti, ha esteso l’obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei trasporti anche ai soggetti che effettuano solo la spedizione di merci/rifiuti pericolosi. Ovvero anche ai veterinari. Con la conseguente estensione anche a questa categoria della pena pecuniaria compresa tra i 6 mila e i 36 mila stabilita dall’art 12, 1°comma del D.Lgs. 35/2010 ("Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose".
Alla luce di questi recenti risvolti l’ANMVI chiede l’esclusione della Professione Medico Veterinaria, esercitata in regime privato, dal campo di applicazione di tale decreto, per evidente estraneità alla materia dei trasporti e per sovrapposizione con le norme, già applicate e sufficienti, in materia di gestione dei rifiuti speciali, pericolosi compresi, prodotti nell’esercizio della professione medico veterinaria.
Al Ministro dei Trasporti Matteo Salvini viene dunque chiesto di sollevare da ogni indebito adempimento, e da conseguenti sanzioni, l’attività veterinaria privata in qualunque forma di esercizio e di configurazione giuridica venga svolta (individuale, in associazione/società, presso struttura veterinaria o a domicilio dell’utente della prestazione veterinaria, ecc.).
Inoltre, la Federazione domanda che ogni iniziativa a cura del Ministero abbia un’immediata e diretta efficacia evitando di addossare sui professionisti Medici Veterinari o sulle strutture veterinarie, l’onere burocratico di presentare richiesta attiva dell’esonero in oggetto presso l’autorità competente.
Tali istanze hanno come presupposto tre punti fermi:
a) i rifiuti speciali dell’attività veterinaria, compresi quelli classificati come “pericolosi” vengono prodotti e gestiti a norma di legge e successivamente conferiti a “imprese” specializzate nel ritiro, nel trasporto e nello smaltimento.
b) il gestore dei rifiuti organizza in autonomia il prelievo e il trasporto dei rifiuti prodotti nelle strutture veterinarie, fornendo anche gli idonei contenitori autorizzati ADR.
c) nei rari casi di trasporto, si tratta di quantità che il D.Lvo 35/2010 derubrica a “piccole quantità” ossia irrilevanti ai fini della sicurezza.
A corollario della richiesta, infine, l’ANMVI chiede che, qualora la complessità della normativa rendesse necessario un intervento giuridicamente di rango superiore, venga adottato un tempestivo provvedimento ministeriale di esplicito esonero, utilizzando le leve di esclusione dal campo di applicazione della normativa previste dallo stesso D.Lvo 35/2010 (es. esenzioni/deroghe).
*ADR 2019
Safety adviser 1.8.3.1
Each undertaking, the activities of which include the consigning or the carriage of dangerous goods by road, or the related packing, loading, filling or unloading shall appoint one or more safety advisers for the carriage of dangerous goods, responsible for helping to prevent the risks inherent in such activities with regard to persons, property and the environment.
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