Professione
17 Ottobre 2024La Direzione Generale della Sanità Animale ha programmato una serie di nuove funzionalità per la Banca Dati Nazionale, con rilascio progressivo entro la fine del 2024. Le sanzioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025

La Direzione Generale della Sanità Animale ha trasmesso una nota di aggiornamento ai Servizi Veterinari per informare sulle nuove funzionalità che saranno implementate nella Banca Dati Nazionale (Bdn) entro la fine del 2024. Le modifiche riguarderanno il Sistema I&R (Identificazione e Registrazione) e saranno attivate senza una fase di test preliminare, ma con un preavviso minimo di 7 giorni. Le sanzioni per eventuali inadempimenti partiranno dal 1° gennaio 2025, offrendo così agli operatori un periodo di transizione per adeguarsi alle nuove disposizioni.
Le modifiche progressive del portale VetInfo saranno attivate senza ulteriori comunicazioni. Tali modifiche saranno rese pubbliche dal Csn sul portale vetinfo attraverso delle “news” almeno 7 giorni prima della loro effettiva implementazione.
I responsabili del sistema I&R utilizzano le nuove funzioni dal momento in cui il Csn le rende disponibili in Bdn, ma, ai fini dei controlli ufficiali sul sistema I&R, le eventuali carenze di conformità degli operatori, inerenti al completo rispetto dei relativi adempimenti, sono oggetto di misure correttive e sanzioni solo dal 1° gennaio 2025. Sino al 31 dicembre sarà quindi possibile per gli operatori un uso effettivo di funzioni relative ad adempimenti che poi saranno vincolanti.
Nei prossimi giorni il Csn renderà disponibili in vetinfo alcune istruzioni, complete di immagini esplicative della funzione, inerenti alla registrazione degli insiemi di suini in Bdn ed alla conseguente gestione delle entrate e delle uscite di tali animali. A breve saranno pubblicate analoghe istruzioni relative alla registrazione degli insiemi di ovini e caprini.
Gli operatori di ungulati devono verificare, anche prima della loro movimentazione, che gli animali detenuti siano effettivamente identificati ai sensi della normativa vigente e che il loro mezzo di identificazione, elettronico o convenzionale, consenta sempre la leggibilità del codice identificativo. Per gli animali identificati con marca auricolare o con tatuaggio, il codice di identificazione deve essere in ogni momento visibile, leggibile e indelebile, ai sensi del DM 07.03.2023 e della normativa vigente Ue. In particolare, riguardo al tatuaggio si ritiene utile sottolineare che, per le specie per cui è consentito, esso è un mezzo di identificazione conforme solo se assicura in ogni momento la verifica del codice. In caso contrario l’operatore deve prontamente provvedere a garantire la leggibilità dei codici identificativi.
TAG: BDN, DIREZIONE GENERALE DELLA SANITà ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI, SISTEMA I&R, VETINFOSe l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
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