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12 Maggio 2026

Dermatite nodulare contagiosa, Ministero chiarisce le condizioni per la movimentazione dei bovini dalla Sardegna

Il Ministero della Salute chiarisce l’applicazione delle misure di mitigazione del rischio per i bovini movimentati dalla Sardegna: niente attesa aggiuntiva per i vaccinati in immunità, percorso semplificato per la macellazione immediata

di Redazione Vet33


Dermatite nodulare contagiosa, Ministero chiarisce le condizioni per la movimentazione dei bovini dalla Sardegna

Il Ministero della Salute ha pubblicato chiarimenti e integrazioni alle misure di mitigazione del rischio per la movimentazione dei bovini dalla Sardegna verso il territorio nazionale, nell’ambito della gestione dei focolai di dermatite nodulare contagiosa (Lsd). Le precisazioni riguardano due aspetti operativi: le condizioni applicabili ai bovini da vita provenienti dalle zone non soggette a protezione e sorveglianza, e il regime semplificato per gli animali destinati alla macellazione immediata.

A chi si applicano le misure di mitigazione

Le misure di mitigazione del rischio recentemente adottate si applicano esclusivamente alle movimentazioni da vita dei bovini provenienti dai territori della Sardegna non ricadenti nelle zone di protezione e di sorveglianza. Restano quindi escluse dall’applicazione le aree soggette a restrizioni per la presenza di focolai attivi.

Vaccinati in immunità: nessuna attesa aggiuntiva

Per i bovini che al momento del richiamo vaccinale si trovano ancora nel periodo di immunità indotto dalla vaccinazione precedente, il Ministero precisa che non è necessario attendere ulteriori 28 giorni prima della movimentazione. Il chiarimento risolve un’ambiguità interpretativa con ricadute pratiche dirette per gli allevatori che hanno già completato cicli vaccinali.

Macellazione immediata: percorso semplificato

Per i bovini provenienti dalle zone non soggette a restrizioni e destinati alla macellazione immediata, le movimentazioni possono essere autorizzate in conformità all’Allegato IX, Parte 3, punto 3.3 del Regolamento delegato (Ue) 2023/361, senza obbligo di test PCR e senza trattamento con insetto-repellente sugli animali.

In questo caso è tuttavia obbligatoria la pre-notifica al Servizio Veterinario competente sullo stabilimento di macellazione di destino.

Validazione e rivalutazione delle misure

Tutte le movimentazioni in uscita dalla Sardegna devono essere validate dall’Autorità Competente Locale, previa verifica di tutti i requisiti previsti. Il Ministero precisa, inoltre, che le misure stabilite saranno rivalutate in base all’evoluzione della situazione epidemiologica e agli esiti delle attività di sorveglianza e controllo.

TAG: DERMATITE NODULARE BOVINA, LSD, LUMPY SKIN DISEASE, MACELLAZIONE, MINISTERO DELLA SALUTE, SARDEGNA, VACCINAZIONE

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