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19 Gennaio 2026

Medicinali veterinari, nuove regole per i certificati di libera vendita

Sono in vigore le nuove modalità di rilascio dei certificati previste dal Regolamento Ue 2019/6: attiva la fase transitoria cartaceo-digitale fino a giugno, poi solo formato elettronico e integrazione delle informazioni richieste dai Paesi importatori

di Redazione Vet33


Medicinali veterinari, nuove regole per i certificati di libera vendita

Dal 15 gennaio 2026 cambiano le procedure per il rilascio dei certificati di libera vendita dei medicinali veterinari. L’aggiornamento, introdotto dall’Ufficio 5 della Direzione Generale della Salute Animale del Ministero della Salute, dà attuazione all’articolo 98 del Regolamento (Ue) 2019/6 e segna un ulteriore passo verso la digitalizzazione dei servizi amministrativi. L’obiettivo è semplificare gli adempimenti per le imprese, ridurre i tempi di attesa e rendere più efficiente la gestione dei certificati destinati ai mercati esteri.

Certificati di libera vendita dal 15 gennaio

A partire dal 15 gennaio 2026, le aziende possono richiedere i certificati di libera vendita secondo nuove modalità operative. In questa prima fase transitoria, il rilascio continuerà ad avvenire sia in formato cartaceo sia in formato digitale, consentendo una graduale transizione verso il nuovo sistema.
Il cambiamento riguarda tutti i medicinali veterinari per i quali è necessario dimostrare, nei confronti dei Paesi terzi, che il prodotto è regolarmente autorizzato e commercializzato nell’Unione europea.

Dal 1° giugno 2026 solo certificati digitali

La principale novità entrerà pienamente a regime dal 1° giugno 2026, quando i certificati di libera vendita saranno rilasciati esclusivamente in formato digitale. La misura è coerente con il Codice dell’Amministrazione Digitale e con le indicazioni ministeriali sulla gestione documentale, e punta a eliminare progressivamente il supporto cartaceo.
Secondo il Ministero, la digitalizzazione consentirà una maggiore tracciabilità dei documenti, una riduzione dei tempi di rilascio e una gestione più efficiente delle richieste, a beneficio sia delle imprese sia dell’amministrazione.

Informazioni per i Paesi importatori integrate nel certificato

Un ulteriore elemento di semplificazione riguarda le informazioni aggiuntive richieste dai Paesi importatori, dati che erano forniti attraverso documenti separati e che ora potranno essere inseriti direttamente all’interno del certificato di libera vendita. Questa integrazione riduce il numero di atti amministrativi necessari e rende il certificato uno strumento più completo e immediatamente utilizzabile nelle procedure di esportazione.

Come presentare la richiesta

Le aziende interessate possono già presentare le domande secondo le nuove modalità, consultando la scheda servizi dedicata sul sito del Ministero della Salute. L’Ufficio 5 della Direzione Generale della Salute Animale resta il riferimento per il rilascio dei certificati, nell’ambito delle competenze in materia di medicinali veterinari e rapporti internazionali.

Con l’entrata in vigore delle nuove procedure, il Ministero della Salute conferma l’impegno a modernizzare i servizi a supporto del comparto veterinario e farmaceutico, in linea con il quadro normativo europeo e con l’approccio One Health. Per le imprese del settore, l’aggiornamento rappresenta un passaggio rilevante non solo sul piano amministrativo, ma anche in termini di competitività sui mercati internazionali, dove rapidità e chiarezza documentale sono sempre più determinanti.

TAG: CERTIFICATI DI LIBERA VENDITA, DIGITALIZZAZIONE, FARMACI VETERINARI, REGOLAMENTO (UE) 2019/6

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